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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/892

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati

Normativa europea32017R0892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta il quadro operativo per l’attuazione, nel settore ortofrutticolo, del regime di sostegno alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni, inclusi programmi operativi, anticipi, pagamenti parziali, misure ambientali e di crisi. Regola inoltre l’aiuto finanziario nazionale nelle regioni con scarso livello di organizzazione dei produttori, i sistemi di informazione e controllo, l’estensione delle regole e alcuni aspetti doganali relativi al prezzo di entrata e ai dazi addizionali all’importazione. Molto rilevanti, per i professionisti, sono le scadenze procedurali, le condizioni di ammissibilità degli investimenti e le regole anti doppio finanziamento. Il testo è completato da allegati tecnici su strategia nazionale, indicatori, requisiti minimi dei ritiri e tariffe forfettarie.

Regolamento di esecuzione che disciplina le modalità applicative della normativa OCM per i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, con regole su programmi operativi, aiuti, crisi di mercato, aiuto finanziario nazionale, controlli, estensione delle regole, valori forfettari e dazi addizionali all’importazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità degli Stati membri nei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, in attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 1306/2013. I capi I-V si applicano ai prodotti del settore ortofrutticolo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione; sono escluse le norme di commercializzazione, salvo quanto richiamato per i prodotti ritirati dal mercato. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal settimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892: ortofrutticoli e ortofrutticoli trasformati

Il regolamento definisce le modalità applicative del regime OCM per il settore ortofrutticolo, con particolare attenzione ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori, alla gestione delle crisi di mercato, ai meccanismi di aiuto finanziario e ai controlli. Il testo si coordina strettamente con il regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento (UE) n. 1306/2013 e con il regolamento delegato (UE) 2017/891, del quale completa il quadro operativo.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 delimita l’ambito materiale del regolamento alle norme di applicazione per i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, escludendo le norme di commercializzazione, salvo i richiami specifici in materia di prodotti ritirati dal mercato. I capi I-V si applicano ai prodotti del settore ortofrutticolo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.

Strategia nazionale e disciplina nazionale sulle azioni ambientali

Gli articoli 2 e 3 danno attuazione alla strategia nazionale prevista dal regolamento di base, richiedendo che la sua struttura e il suo contenuto seguano l’allegato I. La disciplina nazionale deve contenere una sezione distinta sulle azioni ambientali, con indicazione dei requisiti dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 che tali azioni devono rispettare.

La disciplina nazionale deve includere un elenco non tassativo di azioni ambientali e delle relative condizioni applicabili nello Stato membro. Tra le azioni ammissibili possono rientrare:

  • azioni identiche a impegni agro-climatico-ambientali o a impegni connessi all’agricoltura biologica già sostenuti nel programma di sviluppo rurale;
  • investimenti benefici per l’ambiente;
  • altre azioni benefiche per l’ambiente, anche non collegate a una specifica parcella, purché contribuiscano alla protezione del suolo, al risparmio idrico o energetico, alla qualità delle acque, agli habitat, alla biodiversità, alla mitigazione dei cambiamenti climatici o alla riduzione/migliore gestione dei rifiuti.

Per gli investimenti e per le altre azioni ambientali, la disciplina nazionale deve indicare la giustificazione ambientale e l’impegno specifico assunto. Deve inoltre prevedere almeno un’azione relativa alla lotta antiparassitaria integrata.

L’articolo 3 stabilisce anche che:

  • le azioni ambientali identiche a impegni agro-climatico-ambientali o biologici hanno la stessa durata degli impegni corrispondenti;
  • se la durata supera quella del programma operativo iniziale, l’azione prosegue nel programma successivo;
  • gli Stati membri possono autorizzare durate più brevi o la cessazione in casi debitamente giustificati, tenendo conto della valutazione nel penultimo anno.

Per gli investimenti benefici per l’ambiente, il regolamento richiede condizioni di ammissibilità specifiche, tra cui riduzioni minime di uso di fattori di produzione, emissioni o rifiuti, sostituzione di fonti fossili con rinnovabili, riduzione dei rischi ambientali e investimenti non produttivi connessi ad altri impegni ambientali. Sono previste soglie minime di riduzione del 15% e, in taluni casi, del 7% se accompagnate da un ulteriore beneficio ambientale. Per la riduzione del consumo idrico, è richiesto almeno un 5% nei sistemi a goccia o analoghi, senza aumento netto delle superfici irrigue, salvo il rispetto del consumo medio quinquennale.

Programmi operativi: contenuto, documenti e termini

L’articolo 4 elenca il contenuto minimo dei programmi operativi: descrizione della situazione iniziale, obiettivi misurabili, misure proposte, durata e aspetti finanziari, inclusi calcolo dei contributi, fondo di esercizio, giustificazione della diversa entità dei contributi, bilancio di previsione e calendario di esecuzione.

Il programma deve inoltre indicare la complementarità con altre misure, in particolare quelle finanziate dal FEASR e dai programmi di promozione, e l’assenza di rischi di doppio finanziamento.

L’articolo 5 impone di allegare:

  • documenti comprovanti la costituzione del fondo di esercizio;
  • impegno scritto al rispetto del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2017/891 e del presente regolamento;
  • impegno scritto a non aver beneficiato né a beneficiare di altri finanziamenti UE o nazionali per azioni ammissibili.

L’articolo 6 prevede che il programma sia presentato alla competente autorità entro il 15 settembre dell’anno precedente l’esecuzione, salvo data successiva fissata dallo Stato membro. È possibile presentarlo insieme alla domanda di riconoscimento come organizzazione di produttori, ma l’approvazione è subordinata al riconoscimento entro il termine previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/891.

L’articolo 7 stabilisce che i programmi si eseguono per periodi annuali dal 1° gennaio al 31 dicembre. I programmi approvati entro il 15 dicembre decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo; quelli approvati dopo il 15 dicembre slittano di un anno. In casi particolari previsti dal regolamento delegato (UE) 2017/891, l’esecuzione inizia non oltre il 31 gennaio successivo all’approvazione.

Aiuto: importo, domande, anticipi e pagamenti parziali

L’articolo 8 impone agli Stati membri di comunicare l’importo approvato dell’aiuto entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’aiuto; nei casi speciali previsti la comunicazione avviene entro il 20 gennaio.

L’articolo 9 disciplina la domanda di aiuto o di saldo, da presentare entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello cui l’aiuto si riferisce. La domanda deve essere accompagnata da documenti giustificativi relativi, tra l’altro, all’aiuto richiesto, al valore della produzione commercializzata, ai contributi al fondo di esercizio, alle spese sostenute, alle misure di crisi, al rispetto delle regole del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla dichiarazione di assenza di doppio finanziamento e alla relazione annuale.

Sono previste anche domande relative a spese programmate ma non ancora sostenute, purché:

  • le operazioni non siano state eseguibili entro il 31 dicembre per motivi indipendenti dalla volontà dell’organizzazione;
  • possano essere eseguite entro il 30 aprile dell’anno successivo;
  • resti nel fondo di esercizio un contributo equivalente.

In tal caso, l’aiuto è pagato e la cauzione è svincolata solo dopo la prova dell’esecuzione delle spese programmate entro il 30 aprile. Le domande tardive possono essere accettate solo in casi eccezionali e debitamente giustificati; l’aiuto è allora ridotto dell’1% per ogni giorno di ritardo.

Le associazioni di organizzazioni di produttori possono presentare domande in nome e per conto dei soli soci riconosciuti nello stesso Stato membro. Le organizzazioni socie di associazioni transnazionali possono presentare domanda nello Stato membro di riconoscimento per azioni svolte nel suo territorio; le associazioni transnazionali possono presentare domanda nello Stato membro della sede per azioni svolte a livello di associazione, purché non vi sia rischio di doppio finanziamento.

L’articolo 10 prevede il pagamento degli aiuti entro il 15 ottobre dell’anno successivo all’esecuzione del programma.

Gli articoli 11 e 12 disciplinano, rispettivamente, anticipi e pagamenti parziali. Gli anticipi possono essere richiesti secondo le finestre temporali fissate dallo Stato membro, ma non possono superare l’80% dell’aiuto inizialmente approvato; il versamento richiede una cauzione pari al 110% dell’importo anticipato. I pagamenti parziali, se consentiti, possono essere richiesti fino a tre volte l’anno e non superano l’80% della quota di aiuto corrispondente alle spese già sostenute.

Misure di prevenzione e gestione delle crisi

Il capo II dettaglia le misure di crisi. L’articolo 13 demanda agli Stati membri la disciplina delle condizioni per considerare formazione e scambio di buone pratiche come misure di crisi. L’articolo 14 stabilisce regole per misure di promozione e comunicazione connesse alla prevenzione o gestione delle crisi, da poter attivare rapidamente; tali azioni devono essere complementari a eventuali campagne ordinarie già previste nel programma operativo.

Gli articoli 15, 16 e 17 disciplinano i ritiri dal mercato e la distribuzione gratuita. I prodotti ritirati devono rispettare le norme di commercializzazione applicabili o, in mancanza, i requisiti minimi dell’allegato III. Per la distribuzione gratuita sono sovvenzionabili:

  • le spese di trasporto, secondo le tabelle dell’allegato IV e con regole specifiche per trasporto terrestre, marittimo e combinato;
  • le spese di cernita e imballaggio, secondo gli importi forfettari dell’allegato V per i prodotti in imballaggi inferiori a 25 kg.

Gli imballaggi devono riportare l’emblema europeo e la dicitura prevista dall’allegato VI. I pagamenti sono effettuati al soggetto che ha sostenuto il costo, previa documentazione idonea.

Aiuto finanziario nazionale

Gli articoli 18-20 prevedono un meccanismo di sostegno aggiuntivo per regioni con livello di organizzazione dei produttori particolarmente scarso. Lo Stato membro deve chiedere alla Commissione l’autorizzazione entro il 31 gennaio dell’anno civile di riferimento, allegando prove del basso livello organizzativo, della limitazione del sostegno ai prodotti della regione e informazioni su organizzazioni, importi e contributi.

La Commissione decide entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta completa. Le regole sulle domande e sul pagamento degli aiuti si applicano mutatis mutandis anche a questo aiuto, e gli Stati membri possono prevedere anticipi e pagamenti parziali.

Il rimborso UE dell’aiuto finanziario nazionale deve essere chiesto entro il 1° gennaio del secondo anno successivo all’anno di esecuzione del programma. La domanda deve dimostrare il rispetto delle condizioni dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in tre dei quattro anni precedenti. Il rimborso non può superare il 60% dell’aiuto nazionale concesso né il 48% dell’aiuto finanziario dell’Unione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Informazioni, relazioni e indicatori

L’articolo 21 richiede che gruppi di produttori, organizzazioni di produttori e associazioni forniscano, su richiesta, le informazioni necessarie per la relazione annuale di cui all’articolo 54, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/891. Gli Stati membri devono anche raccogliere dati su organizzazioni di produttori senza programmi operativi. Le relazioni annuali devono contenere:

  • il programma operativo attuato nell’anno precedente;
  • le principali modifiche apportate;
  • le differenze tra aiuti stimati e aiuti effettivamente richiesti.

La relazione deve altresì riportare i risultati ottenuti sulla base degli indicatori dell’allegato II, nonché una sintesi dei principali problemi di gestione e delle misure adottate. Nel penultimo anno del programma, deve indicare il grado di raggiungimento degli obiettivi e i fattori di successo o insuccesso.

Gli allegati I e II definiscono in modo dettagliato la strategia nazionale e un sistema articolato di indicatori di investimento, prodotto, risultato e impatto, finalizzati a monitorare la competitività, la qualità, la commercializzazione, la formazione, le misure di crisi e gli obiettivi ambientali.

Controlli, identificazione dei beneficiari e correzione degli errori

Gli articoli 22-35 istituiscono un sistema di controllo molto articolato. È richiesto un sistema di identificazione unico per organizzazioni di produttori, associazioni e gruppi di produttori. Gli Stati membri devono definire le procedure di presentazione delle domande e verificare, prima del riconoscimento, i criteri di ammissibilità mediante controlli amministrativi e in loco, con riesame almeno quinquennale dei criteri di riconoscimento.

Prima dell’approvazione del programma operativo, gli Stati membri devono controllare esattezza delle informazioni, conformità alla normativa, ammissibilità delle azioni e qualità/coerenza tecnica del programma. Tutte le domande di aiuto sono soggette a controlli amministrativi, che verificano anche la relazione annuale, il valore della produzione commercializzata, i contributi e le spese, la coerenza con il programma approvato e il rispetto dei limiti finanziari. Le spese devono essere provate da pagamenti documentati da fatture intestate, in linea generale, all’organizzazione o alla filiale ammissibile.

I controlli in loco sulle domande annuali riguardano almeno il 30% dell’importo totale richiesto e ogni organizzazione/associazione deve essere visitata almeno una volta ogni tre anni. Il campione è selezionato con analisi del rischio. I controlli coprono il rispetto dei criteri di riconoscimento, l’esecuzione delle azioni, la corretta utilizzazione del fondo di esercizio e la veridicità delle spese. Sono previsti controlli specifici per ritiri dal mercato, raccolta verde e mancata raccolta, con regole di primo e secondo livello e percentuali minime di verifica.

L’articolo 35 consente la correzione in qualsiasi momento di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente su domande, comunicazioni e richieste presentate ai sensi del quadro normativo applicabile.

Estensione delle regole e contributi obbligatori

Nel capo V, l’articolo 36 disciplina i contributi finanziari che gli Stati membri possono imporre agli operatori non aderenti quando, ai sensi dell’articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, determinate regole sono rese obbligatorie. Lo Stato membro deve trasmettere alla Commissione i dati necessari a verificare il rispetto delle condizioni, inclusa la base di calcolo, l’importo unitario, le attività previste e i costi.

L’articolo 37 regola le estensioni di durata superiore a un anno: gli Stati membri devono verificare annualmente la permanenza delle condizioni di rappresentatività e revocare l’estensione dall’inizio dell’anno successivo se tali condizioni vengono meno, informando tempestivamente la Commissione.

Prezzo di entrata e dazi addizionali all’importazione

Gli articoli 38-41 disciplinano il meccanismo del valore forfettario all’importazione e dei dazi addizionali. Per i prodotti e periodi indicati nell’allegato VII, la Commissione fissa ogni giorno feriale, secondo l’origine, un valore forfettario pari alla media ponderata dei prezzi rappresentativi meno 5 EUR/100 kg e i dazi ad valorem. Quando il valore forfettario è applicabile, sostituisce il prezzo unitario dell’articolo 142 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Il dazio addizionale all’importazione si applica ai prodotti dell’allegato VII quando i quantitativi immessi in libera pratica superano il volume limite. Il suo importo è pari a un terzo del dazio doganale della tariffa doganale comune; per i prodotti con preferenze tariffarie relative al dazio ad valorem, si applica un terzo del dazio specifico. Sono previste esenzioni per le merci in contingente tariffario e per quelle già partite prima della decisione di imposizione, purché provate con i documenti di trasporto indicati.

Entrata in vigore

L’articolo 42 dispone che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto, campo di applicazione e struttura del regolamento

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento reca norme di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per ortofrutticoli e ortofrutticoli trasformati, con esclusione delle norme di commercializzazione. I capi I-V si applicano ai prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.

Strategia nazionale, disciplina nazionale e azioni ambientali

Gli articoli 2 e 3 disciplinano la struttura della strategia nazionale e della disciplina nazionale sulle azioni ambientali. Sono previste condizioni di ammissibilità per azioni identiche a impegni agro-climatico-ambientali o biologici, investimenti benefici per l’ambiente e altre azioni ambientali; la disciplina nazionale deve includere almeno un’azione di lotta antiparassitaria integrata. Sono fissati requisiti di durata, prova ex ante dei benefici ambientali, soglie di riduzione dei consumi/impatti e regole sulla cumulabilità delle azioni.

Contenuto dei programmi operativi e documentazione

L’articolo 4 elenca i contenuti obbligatori del programma operativo: situazione iniziale, obiettivi, misure proposte incluse quelle di prevenzione e gestione delle crisi, durata e aspetti finanziari. L’articolo 5 richiede documenti sul fondo di esercizio e impegni scritti di rispetto della normativa e di assenza di doppio finanziamento. L’articolo 6 fissa la presentazione entro il 15 settembre dell’anno precedente, salvo facoltà degli Stati membri di posticipare la data.

Periodo di esecuzione, importo approvato dell’aiuto, anticipi e pagamenti parziali

L’articolo 7 dispone che i programmi operativi si eseguono su base annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre, con regole particolari per i programmi approvati dopo il 15 dicembre. L’articolo 8 impone la comunicazione dell’importo approvato dell’aiuto entro il 15 dicembre dell’anno precedente, o entro il 20 gennaio nei casi speciali previsti. Gli articoli 9-12 disciplinano domanda di aiuto o saldo entro il 15 febbraio, documentazione richiesta, possibilità di coprire spese programmate non ancora sostenute, riduzione dell’1% per ogni giorno di ritardo, pagamento entro il 15 ottobre, anticipi fino all’80% con cauzione del 110% e pagamenti parziali fino all’80% della quota maturata.

Misure di prevenzione e gestione delle crisi

Il capo II disciplina formazione, scambio di buone pratiche, promozione e comunicazione, requisiti per i prodotti ritirati dal mercato, spese di trasporto e di cernita/imballaggio per la distribuzione gratuita, con importi forfettari negli allegati IV e V. I prodotti ritirati devono rispettare norme minime di commercializzazione o i requisiti dell’allegato III; gli imballaggi per distribuzione gratuita devono recare l’emblema europeo e diciture specifiche.

Aiuto finanziario nazionale e rimborso dell’Unione

Gli articoli 18-20 stabiliscono la procedura per autorizzare l’aiuto finanziario nazionale in regioni con livello di organizzazione dei produttori particolarmente scarso: domanda della Stato membro entro il 31 gennaio, decisione della Commissione entro tre mesi, applicazione mutatis mutandis delle regole su domanda e pagamento, possibile rimborso UE da chiedere entro il 1° gennaio del secondo anno successivo all’anno di esecuzione. Il rimborso UE non può superare il 60% dell’aiuto nazionale concesso e comunque il 48% dell’aiuto finanziario dell’Unione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Informazioni, relazioni annuali e indicatori

L’articolo 21 impone relazioni annuali delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni, con indicazione dei risultati, delle modifiche al programma e delle differenze tra aiuti stimati ed effettivamente richiesti, basate sugli indicatori degli allegati II e sulla strategia nazionale. Gli Stati membri raccolgono anche dati su organizzazioni senza programmi operativi. Gli allegati I e II definiscono la strategia nazionale e gli indicatori comuni di rendimento, prodotto, risultato e impatto.

Controlli amministrativi e in loco

Gli articoli 22-35 disciplinano identificazione unica dei beneficiari, procedure nazionali, controlli per il riconoscimento, l’approvazione dei programmi, le domande di aiuto e le operazioni di ritiro, raccolta verde e mancata raccolta. Sono previsti controlli amministrativi su tutte le domande, controlli in loco su almeno il 30% dell’importo totale richiesto e visite almeno triennali per ciascuna organizzazione o associazione che attua un programma. Sono inoltre previste relazioni di controllo, verifica del valore della produzione commercializzata, regole per organizzazioni transnazionali e correzione degli errori palesi.

Estensione delle regole e contributi finanziari

Gli articoli 36 e 37 riguardano il contributo finanziario imposto a operatori non aderenti quando determinate regole sono rese obbligatorie e la verifica annuale delle condizioni di rappresentatività per estensioni di durata superiore a un anno, con eventuale revoca dall’inizio dell’anno successivo e informazione alla Commissione.

Prezzo di entrata, valore forfettario e dazi addizionali all’importazione

Gli articoli 38-41 disciplinano il valore forfettario all’importazione, calcolato sui prezzi rappresentativi meno 5 EUR/100 kg e i dazi ad valorem, e la sua pubblicazione tramite TARIC. Sono previste anche le condizioni per l’applicazione di dazi addizionali all’importazione quando i volumi importati superano i livelli limite, l’ammontare del dazio pari a un terzo del dazio doganale, e le esenzioni per contingenti tariffari e merci già partite prima della decisione, con prova documentale.

Entrata in vigore

L’articolo 42 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

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