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Sentenza

Sentenza n. 594/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto della docente alla Retribuzione Professionale Docenti per servizi prestati nell’anno scolastico 2018/2019

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale ordinario di Treviso n. 698/2024, passata in giudicato, con cui il Ministero era stato condannato al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti maturata in relazione a una serie di supplenze brevi e saltuarie svolte nell’anno scolastico 2018/2019. La sentenza civile aveva pronunciato una condanna qualificata come generica, tenendo conto della prescrizione quinquennale delle pretese anteriori al 20 novembre 2018, ma aveva indicato i periodi di servizio rilevanti e il criterio di calcolo del compenso. La ricorrente ha chiesto l’accredito di € 1.361,10, oltre accessori, deducendo la notifica del titolo esecutivo al Ministero, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l’inerzia dell’amministrazione. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato ammissibile il ricorso, rilevando che, sebbene la sentenza civile contenesse una condanna generica, la prestazione dovuta era determinabile mediante semplici operazioni aritmetiche sulla base degli elementi già contenuti nella sentenza e nel ricorso cui essa rinviava per relationem. In particolare, erano individuabili i periodi di supplenza non prescritti e il criterio di computo della Retribuzione Professionale Docenti, pari a € 174,50 per ogni mese di servizio, da rapportare ai giorni di servizio per i periodi inferiori al mese. Il giudice amministrativo ha precisato che l’ottemperanza non può essere utilizzata per svolgere nuovi accertamenti di fatto o di diritto non compiuti dal giudice civile; tuttavia, tale limite non ricorre quando la quantificazione è ricavabile matematicamente dal titolo giudiziale. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero quale titolo esecutivo, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l’amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il Ministero è stato ordinato di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per provvedere anche all’eventuale stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il TAR ha escluso che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano impedire l’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, restituzione del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga un obbligo di conformazione alla pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare, per l’eventuale inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 479 c.p.c.

    La notifica della sentenza al domicilio digitale dell’amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini della notificazione del titolo esecutivo; a seguito della modifica richiamata, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato di passaggio in giudicato prodotto dalla ricorrente ha comprovato la definitività della sentenza civile da eseguire.

  • art. 7 CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001

    È indicato quale fonte istitutiva della Retribuzione Professionale Docenti spettante al personale docente ed educativo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza di condanna del giudice ordinario passata in giudicato, anche quando la sentenza non determini esattamente l’importo dovuto, purché la somma sia ricavabile dal dispositivo e dalla motivazione mediante semplici operazioni matematiche su elementi già accertati nel titolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza non può compiere nuovi accertamenti di fatto o di diritto su questioni non dedotte o non definite nel giudizio che ha formato il giudicato; se la quantificazione del credito richiede un autonomo e controverso accertamento, la relativa cognizione resta devoluta al giudice ordinario.
  • La notifica del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituiscono presupposti per l’attivazione dell’azione di ottemperanza, unitamente al passaggio in giudicato della pronuncia.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia dell’amministrazione.
  • La mancanza di uno specifico stanziamento di bilancio, l’esaurimento dei fondi o l’indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato pecuniario: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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