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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26895/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

Tre proprietarie di terreni avevano chiesto al giudice tributario il rimborso delle somme pagate a titolo di ICI/IMU per gli anni 2012-2013, sostenendo che le aree non fossero edificabili: da un lato perché gravate solo da diritti edificatori perequativi non sfruttabili in loco, dall'altro perché la programmazione territoriale e alcuni vincoli avrebbero comunque escluso ogni concreta possibilità edificatoria, anche in relazione a un'opera pubblica di laminazione del fiume Seveso. Il Comune aveva opposto il diniego di rimborso, rilevando che solo una particella era stata effettivamente interessata da esproprio, mentre le altre erano destinate dal PGT a verde o a riqualificazione ambientale con attribuzione di un indice perequativo. La CTP aveva accolto il ricorso delle contribuenti ritenendo che tutte le aree fossero espropriate; la CTR aveva rigettato l'appello del Comune, ritenendo applicabile la compensazione urbanistica e quindi escludendo l'edificabilità e l'imponibilità. In cassazione il Comune ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 34, comma 4, del Piano delle regole comunale e dell'art. 11 della l.r. Lombardia n. 12 del 2005, sostenendo che la CTR aveva confuso compensazione e perequazione urbanistica e aveva applicato norme non pertinenti; con il secondo motivo ha lamentato omesso esame circa la circostanza che il vincolo pre-espropriativo riguardasse soltanto una delle aree e non tutte quelle oggetto di rimborso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la sentenza d'appello perché aveva qualificato le aree come soggette a compensazione urbanistica senza accertare puntualmente quali fossero effettivamente espropriate, quali sottoposte a vincolo preordinato all'esproprio e quindi eventualmente non imponibili, e quali invece semplicemente assoggettate a perequazione urbanistica, che invece comporta imponibilità ai fini ICI/IMU per la presenza di una potenzialità edificatoria rilevante. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR, che dovrà verificare in concreto la situazione delle singole aree. Il Comune è risultato vittorioso nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    viene invocato per censurare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto da parte del giudice di merito

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    viene invocato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo relativo all'estensione del vincolo pre-espropriativo

  • art. 34, comma 4, del Piano delle regole del Comune di Varedo

    la CTR lo aveva richiamato per affermare la destinazione a verde ambientale e la possibilità di acquisizione/esproprio delle aree

  • art. 11, comma 2, l.r. Lombardia n. 12 del 2005

    richiamato dal ricorrente come disciplina della perequazione urbanistica, distinta dalla compensazione

  • art. 11, comma 3, l.r. Lombardia n. 12 del 2005

    ritenuto dalla Corte norma relativa alla compensazione urbanistica, non applicabile alla fattispecie perequativa

  • art. 11 quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203 del 2005 conv. in l. n. 248 del 2005

    richiamato come norma di interpretazione autentica della nozione di area edificabile ai fini ICI

  • art. 36, comma 2, d.l. n. 223 del 2006 conv. in l. n. 248 del 2006

    richiamato come norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992

    la edificabilità va desunta dalla qualificazione urbanistica attribuita dal PRG ai fini del valore venale imponibile

  • art. 59, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 446 del 1997

    consente al Comune di riconoscere il rimborso per anni pregressi in presenza di variazioni della classificazione urbanistica

  • l.r. Lombardia n. 12 del 2005

    richiamata come fonte regionale che disciplina perequazione e compensazione urbanistica

Massime di principio

  • Ai fini ICI/IMU, l'edificabilità di un'area si desume dalla qualificazione urbanistica attribuita dallo strumento urbanistico comunale; la mera pendenza di approvazione regionale o l'assenza di strumenti attuativi non escludono, di regola, la rilevanza fiscale della potenzialità edificatoria.
  • La mera attribuzione di un indice perequativo rende il suolo portatore di una potenzialità edificatoria economicamente apprezzabile e, in linea di principio, imponibile, perché il valore non dipende dalla concreta localizzazione del fabbricato ma dall'indice attribuito al fondo.
  • La compensazione urbanistica e la perequazione urbanistica sono istituti diversi: nella compensazione il diritto edificatorio nasce come controprestazione alla cessione o al vincolo su un'area non edificabile e non inerisce come qualità intrinseca al fondo; nella perequazione, invece, l'indice edificatorio è attribuito direttamente al suolo quale sua qualità originaria.
  • Un'area può essere esclusa dall'imponibilità come edificabile solo se, pur risultando astrattamente edificabile nello strumento urbanistico, sia gravata da un vincolo di inedificabilità assoluta o da un vincolo preordinato all'esproprio effettivamente riferibile a quel bene specifico.
  • Quando più particelle sono coinvolte in un'unica controversia tributaria, il giudice di merito deve accertare separatamente la condizione urbanistica di ciascuna area, non potendo estendere in modo indifferenziato un vincolo o una qualificazione a tutti i terreni senza verifica puntuale.

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