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Sentenza

Sentenza n. 129/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 9 del 14.01.2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per quattro anni scolastici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 9 del 14 gennaio 2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre alle spese legali. La ricorrente ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato senza tuttavia ottenere l'accredito del beneficio. Ha quindi chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha comunicato l'avvenuto accredito del beneficio, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che nel corso del giudizio il Ministero ha accreditato alla ricorrente il beneficio economico oggetto della sentenza da eseguire. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Non è stato quindi necessario assegnare il termine per l'adempimento né nominare un commissario ad acta. Il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero, ritenendo che l'esecuzione intervenuta in corso di causa giustificasse la condanna dell'amministrazione e liquidandole in euro 800, oltre oneri e accessori di legge, in favore della ricorrente e del difensore antistatario, tenuto conto della semplicità e serialità del giudizio e dei minimi tariffari applicabili.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica)

    La disposizione individua il beneficio economico destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, oggetto della condanna da eseguire.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene integralmente soddisfatta la pretesa azionata.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    Prevede il termine che la ricorrente ha dichiarato di avere atteso prima di promuovere l'azione esecutiva.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese processuali, in relazione ai minimi tariffari applicabili.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato soddisfacendo la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere alla nomina del commissario ad acta o all'assegnazione di un ulteriore termine per l'adempimento.
  • L'esecuzione del giudicato intervenuta dopo la proposizione del ricorso non esclude, di per sé, la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, qualora l'adempimento sopravvenuto abbia reso necessaria l'azione di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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