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Sentenza

Sentenza n. 2309/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Catania, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad attribuire la carta elettronica del docente per complessivi 500 euro, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile per decorso dei termini di impugnazione. Il titolo giudiziale aveva imposto al Ministero l'attribuzione della carta elettronica del docente per 500 euro, oltre accessori. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell'Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di astreinte per il ritardo nell'esecuzione. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare specificamente il titolo né provare l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente di ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione, delle regole sul deposito del ricorso e dell'obbligo di notificazione del titolo previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato il perdurante inadempimento del Ministero: l'Amministrazione non ha contestato l'idoneità del titolo all'esecuzione né ha dimostrato il pagamento, gravando su chi eccepisce fatti estintivi, modificativi o impeditivi l'onere di provarli ai sensi dell'art. 2697 c.c. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione alla sentenza, attribuendo la carta elettronica del docente per l'importo dovuto, entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stata respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo giustificabile il ritardo per l'improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione e per il suo impatto sulle capacità organizzative del Ministero. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, da esercitarsi entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il commissario non avrà diritto a compenso, in quanto dirigente del Ministero resistente e in ragione dell'applicazione analogica della disciplina sull'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 350 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto tempestivo, essendo stato proposto entro il termine decennale.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva in caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro per il ritardo nell'esecuzione è stata respinta, in considerazione delle peculiari ragioni organizzative collegate al contenzioso seriale.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il termine per il deposito del ricorso è stato ritenuto rispettato in relazione al giudizio di ottemperanza camerale.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È stata verificata la notificazione all'Amministrazione della sentenza di cui si chiedeva l'esecuzione, quale presupposto per procedere esecutivamente nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto, come l'eventuale pagamento, devono essere provati dalla parte che vi ha interesse; l'Amministrazione non avendo provato l'adempimento è rimasta obbligata all'esecuzione.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Individua la misura degli accessori dovuti sul credito riconosciuto dal giudice ordinario, secondo il richiamo operato dal titolo esecutivo.

  • art. 22 l. 724/1994

    Richiamato dal titolo giudiziale quale disposizione applicabile agli accessori dovuti.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario dirigente è stata ritenuta applicabile per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina sull'attività del commissario ad acta e sulla sua remunerazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché siano rispettati i termini e gli adempimenti processuali previsti dal codice del processo amministrativo e sia stata notificata all'Amministrazione la decisione da eseguire.
  • Quando l'Amministrazione non contesta specificamente il titolo esecutivo e non prova l'avvenuto adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione della prestazione dovuta, applicando il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati dalla parte che li eccepisce.
  • In caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'Amministrazione obbligata con facoltà di delega a un funzionario.
  • La condanna prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo nell'esecuzione non è automatica: può essere negata quando il ritardo sia ricondotto a circostanze organizzative eccezionali e documentate o comunque riconosciute dal giudice, quali un improvviso e ingente contenzioso seriale sulla medesima questione.
  • Il dirigente dell'Amministrazione nominato commissario ad acta per dare esecuzione a una condanna pecuniaria non ha diritto a uno specifico compenso quando l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo un'applicazione analogica della disciplina prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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