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Sentenza

Sentenza n. 2982/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'ottemperanza della sentenza n. 08157/ 2025 REG.PROV.COLL. , nel procedimento n. R.g. 11604/2024, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in data 28.04.2025 ed in pari data notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito, all'indirizzo di posta elettronica certificata estratta da Reginde;

Giustizia amministrativa202513204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 8157/2025, limitatamente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il difensore antistatario ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del TAR Lazio n. 8157/2025, relativa al riconoscimento di un titolo estero per l'insegnamento di sostegno, aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 750,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza era stata notificata in formula esecutiva il 28 aprile 2025, non era stata appellata ed era quindi passata in giudicato il 28 ottobre 2025. Decorso anche il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. È stata quindi chiesta la declaratoria dell'obbligo di conformarsi al giudicato, la fissazione di un termine per il pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio distratte in favore del difensore antistatario. La distrazione determina infatti un rapporto giuridico autonomo tra il difensore e la parte soccombente, sicché il difensore è legittimato a chiedere in proprio il pagamento delle somme. Accertati il passaggio in giudicato della sentenza presupposta, l'idoneità del titolo esecutivo, il decorso del termine di 120 giorni e la perdurante inerzia dell'Amministrazione, il giudice ha ordinato al Ministero di pagare gli importi dovuti entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha inoltre nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie o un funzionario delegato quale commissario ad acta, con termine di 90 giorni per gli adempimenti sostitutivi previa istanza della parte e verifica dell'eventuale pagamento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, a favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può ordinare all'Amministrazione di conformarsi al giudicato e adottare misure sostitutive mediante nomina di un commissario ad acta.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Nel giudizio presupposto individuava il termine entro il quale l'Amministrazione scolastica avrebbe dovuto esaminare l'istanza di riconoscimento del titolo estero; la sentenza posta in esecuzione aveva accertato la violazione di tale obbligo.

  • art. 2 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato per la richiesta di rimborso forfettario delle spese generali nella liquidazione delle spese del giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione della condanna alle spese processuali contenuta in una sentenza amministrativa, anche quando le somme siano state distratte in favore del difensore antistatario.
  • Il difensore dichiaratosi antistatario è legittimato ad agire in proprio contro l'Amministrazione soccombente per il pagamento delle spese distratte, poiché il provvedimento di distrazione instaura tra difensore e soccombente un rapporto giuridico autonomo rispetto al rapporto processuale tra le parti.
  • Quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è idoneo all'esecuzione, è stato notificato e l'Amministrazione non ha adempiuto entro il termine previsto, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento entro un termine assegnato e può nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La nomina preventiva del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, subordinando l'intervento sostitutivo alla presentazione di un'istanza della parte e alla verifica del mancato adempimento dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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