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Ordinanza

Ordinanza n. 195/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rideterminazione e decurtazione del budget sanitario 2025, successiva liquidazione delle competenze e comunicazione di conguaglio negativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la nota dell'ASP di Ragusa che comunicava la riduzione del budget 2025 da circa 210.824,6 euro a 180.880,61 euro e invitava alla sottoscrizione di un nuovo contratto sostitutivo di quello già sottoscritto. È stata inoltre impugnata la nota di riscontro a un'istanza di accesso agli atti, nella quale veniva illustrata la vicenda amministrativa relativa alla rideterminazione del budget. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato, per la parte relativa alla branca di Odontostomatologia, la deliberazione dell'ASP concernente la liquidazione e il pagamento del conguaglio per l'anno 2025, nonché la nota con cui era comunicato un conguaglio negativo di 3.632,49 euro. Per tutti gli atti è stata chiesta la sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone dettagliatamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a descrivere gli atti impugnati e la domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, con valutazione sommaria e senza pregiudicare le ulteriori questioni di merito e di rito. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché l'interesse azionato ha natura patrimoniale e l'eventuale danno è suscettibile di ristoro mediante tutela risarcitoria. Non è stata ritenuta decisiva neppure la prospettata incidenza della decurtazione sulla commisurazione dei budget relativi ad annualità successive: tale pregiudizio è stato considerato ipotetico, perché collegato ad atti non ancora adottati, e comunque risarcibile. Il TAR ha escluso anche che la lamentata sospensione dell'attività integrasse un'esigenza cautelare attuale e circostanziata, non essendo tale effetto immediatamente riconducibile agli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti della tutela cautelare; il rigetto è fondato, in particolare, sull'insussistenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • Quando l'interesse azionato ha natura esclusivamente patrimoniale e l'eventuale pregiudizio è integralmente suscettibile di ristoro mediante risarcimento, manca, di regola, il periculum in mora necessario per concedere la sospensione cautelare.
  • Il pregiudizio riferito alla possibile incidenza di un atto impugnato sulla determinazione di budget o provvedimenti relativi ad annualità future non è attuale se dipende da atti non ancora adottati; tale pregiudizio non può fondare una tutela cautelare anticipata.
  • La sospensione dell'attività del privato non costituisce un pregiudizio cautelare attuale quando non sia effetto immediatamente riconducibile agli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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