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Ordinanza

Ordinanza n. 857/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza), 27 gennaio 2006, n. 519, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. III, 27 gennaio 2006, n. 519, favorevole al ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

Sagifi S.p.A. ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. Dal testo non sono indicati i motivi specifici dell’appello né le censure rivolte alla sentenza di primo grado. È precisato che l’appellante gestisce il servizio di refezione scolastica delle scuole dell’infanzia del Comune di Ercolano nell’anno scolastico in corso e che l’appalto ha durata triennale, con possibilità di proroga per un ulteriore anno.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza impugnata fino alla definizione del giudizio di merito, già fissato per il 28 maggio 2026. La decisione è fondata sulla prevalenza dell’interesse alla continuità del servizio di refezione scolastica, tenuto conto della natura del servizio e della durata triennale dell’appalto, con possibilità di proroga. Il giudice ha ritenuto dominante il periculum in mora, osservando che la sospensione consente di mantenere integra la situazione nelle more del giudizio e di lasciare possibile il subentro all’esito della decisione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base della domanda cautelare incidentale in appello; il giudice ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata nelle more del giudizio di merito.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa quando il periculum in mora risulti prevalente nella comparazione degli interessi contrapposti.
  • Quando l'esecuzione della sentenza di primo grado inciderebbe sulla continuità di un servizio pubblico essenziale o di particolare rilievo, il giudice può sospenderne l'esecutività per preservare la continuità del servizio nelle more del giudizio di merito.
  • La sospensione cautelare può essere giustificata anche quando la durata dell'appalto consenta di differire il subentro all'esito della decisione di merito, mantenendo integra la situazione controversa.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoTutela cautelareAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoEfficacia ed esecutorietà

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