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Ordinanza

Ordinanza n. 826/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza

Giustizia amministrativa202501987

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione o mancato pagamento delle somme liquidate da una sentenza del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza lamentando il mancato pagamento, da parte dell'Amministrazione scolastica, delle somme riconosciute in suo favore dalla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1457/2024, comprese le spese legali liquidate dal giudice ordinario. Per decidere sulla domanda, il TAR ha ritenuto indispensabile acquisire la documentazione relativa all'eventuale pagamento e, in caso di mancato pagamento, una relazione sulle ragioni del ritardo e sull'individuazione del funzionario responsabile.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ha disposto incombenti istruttori a carico del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o di un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza dovranno essere trasmessi i provvedimenti comprovanti il pagamento delle somme liquidate dal giudice ordinario, incluse le spese legali; in mancanza, entro i successivi 30 giorni dovrà essere depositata una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento, con indicazione del funzionario responsabile del ritardo e della data di accredito, ove il pagamento sia intervenuto prima o dopo il deposito del ricorso al TAR. La documentazione dovrà comunque essere trasmessa entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il giudizio è stato rinviato al 22 ottobre 2026 per la prosecuzione.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti nel giudizio.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato nel quadro degli strumenti istruttori utilizzabili dal giudice amministrativo.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato nel quadro degli incombenti istruttori.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la decisione dipende dall'accertamento dell'avvenuto pagamento delle somme dovute in forza del titolo esecutivo, il giudice può ordinare all'amministrazione di depositare la documentazione comprovante il pagamento oppure, in mancanza, una relazione dettagliata sulle ragioni dell'inadempimento o del ritardo.
  • Gli incombenti istruttori possono comprendere l'indicazione della data di accredito delle somme e del funzionario responsabile del ritardo, al fine di verificare la persistenza dell'inadempimento e le eventuali responsabilità organizzative.
  • Il giudice dell'ottemperanza può demandare gli adempimenti sostitutivi al dirigente dell'ufficio competente o a un funzionario delegato, prevedendo anche la facoltà di subdelega a soggetti dotati di adeguata esperienza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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