Cassazione Penale, Sentenza n. 6583/2024 del 14/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Nigro impugnava la sentenza ex art. 444 c.p.p. del GIP del Tribunale di Brindisi sostenendo: 1) difetto assoluto di motivazione rispetto ai capi 1) e 3) (artt. 337, 582, 635 c.p.), lamentando che il giudice avesse motivato solo il capo 2) (art. 73 DPR 309/1990) mentre gli altri fatti non erano ricostruiti e che, secondo la documentazione e il riesame, l'imputato non aveva posto resistenza; 2) violazione dell'art. 240 c.p. circa la confisca delle somme rinvenute nell'abitazione coniugale e della vettura, sostenendo la lecita provenienza del denaro per le attività imprenditoriali della moglie (stazione di servizio e vendita di olive) e l'intestazione della vettura alla societa NFC s.r.l., oltre all'assenza di motivazione sulla misura di sicurezza, estranea all'accordo processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile quanto ai motivi sul mancato presidio motivazionale dei capi 1) e 3), ritenendo che i motivi prospettati eccedessero i limiti di impugnabilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. (sentenze ex art. 444). Ha altresì ritenuto inammissibile la censura relativa alla confisca della vettura per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale stesso dichiarava che il mezzo era intestato a NFC s.r.l. Diversamente, ha ritenuto fondato il motivo relativo alla confisca del denaro rinvenuto nell'abitazione coniugale: la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione che colleghi la somma al reato né argomenti sulla sua illiceità o inesistenza di provenienza lecita. Per tale motivo la Cassazione ha annullato con rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca del denaro e ha disposto il nuovo giudizio sul punto davanti al Tribunale di Brindisi in diversa persona fisica; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento/accordo), con i limiti procedurali connessi a tale rito.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il limite di impugnabilità in Cassazione delle sentenze pronunciate ex art. 444 c.p.p.: è ammesso ricorso solo per specifici motivi (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza). I motivi dedotti dal ricorrente non rientravano in tali fattispecie e sono stati quindi dichiarati inammissibili.
art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Il capo relativo a detenzione di stupefacenti a fini di spaccio imponeva, secondo la Corte, un adeguato sforzo motivazionale per giustificare misure come la confisca del denaro: la sentenza impugnata non ha fornito il nesso causale necessario tra la somma sequestrata e l'attività di spaccio.
artt. 337, 582, 635 cod. pen.
Tali articoli sono richiamati tra i capi contestati dall'imputato; la Cassazione ha però ritenuto la censura sul difetto di motivazione relativa a questi capi inammissibile per i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
art. 240 cod. pen.
Richiamata dal ricorrente in relazione alla confisca, la norma è stata valutata nel senso che la misura ablativa richiede una motivazione specifica sul collegamento tra beni e reato o sulla illiceità della provenienza; l'assenza di qualunque argomentazione ha determinato l'annullamento parziale.
Massime di principio
- Le impugnazioni in Cassazione delle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p. sono fortemente limitate: vanno concentrate sui motivi espressamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p., altrimenti sono inammissibili.
- Quando si dispone la confisca di somme di denaro trovate in ambito familiare o presso terzi, il giudice deve motivare specificamente il nesso tra quelle somme e il delitto contestato o provare l'illiceità della provenienza; l'assenza di motivazione comporta l'annullamento della misura.
- Il ricorrente non può efficacemente contestare la confisca di beni che non sono di sua proprietà senza aver prima dimostrato la propria legittimazione a farlo; se il bene è intestato a terzi (es. societa), la questione può risultare inammissibile per difetto di legittimazione.
- Le misure di sicurezza o misure ablative non previste esplicitamente nell'accordo/processo ex art. 444 c.p.p. richiedono comunque adeguata motivazione: l'accordo non esonera il giudice dall'obbligo motivazionale per misure che incidono su beni.
- In casi di confisca collegata a reati di traffico di stupefacenti è particolarmente stringente l'onere motivazionale del giudice sul rapporto tra profitto/beni sequestrati e attività illecita, specie se si tratta di somme trovate in ambito coniugale o familiare.
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