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Sentenza

Sentenza del 09/12/2016 n. 445 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Società di fatto - Presupposti per l'accertamento del reddito d'impresa - Presunzione di società di fatto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di presumere l'esistenza di una società di fatto tra più persone fisiche e di imputare alla società un reddito d'impresa sulla base dell'acquisto congiunto di un immobile e della sua successiva rivendita dopo ristrutturazione. Secondo il principio enunciato, tali circostanze, da sole, non sono sufficienti: l'Ufficio deve dimostrare in modo rigoroso l'esercizio comune di un'attività imprenditoriale, verificando l'esistenza di un fondo comune formato dai conferimenti dei partecipanti, la condivisione dell'alea dei guadagni e delle perdite e l'affectio societatis, ossia la volontà di collaborare stabilmente all'attività d'impresa in forma collettiva, manifestata anche nei rapporti con i terzi.

La decisione

L'accertamento fondato esclusivamente sull'acquisto congiunto dell'immobile e sulla successiva rivendita dopo ristrutturazione non è sufficiente per ricondurre l'operazione a una società di fatto né per accertare un reddito d'impresa in capo alla stessa. Il testo non riporta il dispositivo formale della sentenza, ma il principio enunciato è favorevole al contribuente o ai soggetti ai quali era stata attribuita la società di fatto, poiché richiede una prova più ampia e rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto societario.

Norme richiamate

  • Principi civilistici in materia di società di fatto

    L'esistenza di una società di fatto richiede la presenza di elementi sostanziali quali conferimenti destinati a un fondo comune, partecipazione ai risultati positivi e negativi dell'attività e affectio societatis esteriorizzata nei rapporti con i terzi.

  • Principi in materia di accertamento del reddito d'impresa

    L'Amministrazione finanziaria non può imputare un reddito d'impresa a una società di fatto sulla base di indizi isolati o di una singola operazione immobiliare, ma deve fornire una prova rigorosa dell'esercizio collettivo e imprenditoriale dell'attività.

Massime di principio

  • L'acquisto congiunto di un bene e la sua successiva vendita, anche dopo lavori di ristrutturazione, non dimostrano automaticamente l'esistenza di una società di fatto.
  • Per configurare una società di fatto occorre valutare congiuntamente conferimenti, fondo comune, condivisione di utili e perdite e volontà stabile di agire come soci.
  • Gli indizi devono essere coerenti, plurimi e idonei a dimostrare un'attività imprenditoriale esercitata in comune, non una mera operazione economica condivisa.
  • In assenza di prova dell'affectio societatis e dell'esteriorizzazione del vincolo societario nei rapporti con i terzi, l'accertamento fiscale basato sulla società di fatto può essere contestato.
  • La mera comunione di un investimento o la collaborazione occasionale tra privati non equivale necessariamente a esercizio collettivo di impresa.

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