Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/05/2015 n. 10599 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva annullato una cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La controversia riguardava il mancato riconoscimento di un credito d'imposta maturato nel 2001 e riportato nella dichiarazione relativa al 2002. La dichiarazione era stata trasmessa telematicamente, ma il relativo file era stato successivamente scartato dal sistema per errori o difformità tecniche. L'Agenzia ha sostenuto che lo scarto equivalesse a mancata presentazione della dichiarazione e che, in tale ipotesi, non fosse necessario il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo. Ha stabilito che il solo invio telematico e la ricezione del file non sono sufficienti a perfezionare la presentazione della dichiarazione: se il file viene scartato dal sistema, la dichiarazione è respinta e il contribuente deve correggere l'errore e ritrasmetterla, oppure contestare tempestivamente lo scarto. La Corte ha inoltre ritenuto che, equiparata la dichiarazione scartata a una dichiarazione non presentata, non fosse automaticamente applicabile l'obbligo di contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000. La sentenza della C.T.R. è stata cassata con rinvio alla C.T.R. Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, comma 11

    Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

    La validità della trasmissione telematica dipende non soltanto dall'invio materiale, ma dal rispetto delle modalità tecniche stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

  • D.M. 31 luglio 1998, art. 9, commi 1, 10 e 11

    Tutte le dichiarazioni contenute nel file scartato per uno dei motivi di cui al comma precedente, vengono respinte. Tale circostanza viene comunicata tramite il servizio telematico all'utente che ha effettuato la trasmissione del file. L'utente è tenuto, in tale ipotesi, a ripetere la trasmissione, dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto.

    La dichiarazione telematica si considera validamente presentata solo quando il file è definitivamente acquisito dal sistema e viene rilasciata una ricevuta valida. La ricezione iniziale del file non impedisce il successivo scarto, che comporta il rigetto della dichiarazione e impone la ritrasmissione dopo la correzione degli errori.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Consente il controllo automatizzato e la liquidazione delle imposte sulla base dei dati indicati nelle dichiarazioni, senza che ciò comporti necessariamente un contraddittorio preventivo.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5

    L'avviso bonario e il contraddittorio preventivo sono necessari quando esistono incertezze su aspetti rilevanti di una dichiarazione effettivamente presentata. La disposizione non impone il contraddittorio in ogni iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato e non opera necessariamente quando la dichiarazione è stata scartata e giuridicamente equiparata a una dichiarazione non presentata.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 35/E del 23 aprile 2002

    In caso di scarto telematico, l'utente deve rimuovere gli errori e ritrasmettere la dichiarazione entro il termine previsto, oppure contestare tempestivamente l'anomalia fornendo le relative spiegazioni.

Massime di principio

  • Per le dichiarazioni fiscali telematiche, la semplice prova dell'invio o della ricezione del file non dimostra necessariamente il perfezionamento della presentazione: occorre verificare l'esito definitivo dell'elaborazione e l'eventuale rilascio di una ricevuta valida.
  • Lo scarto del file per errori bloccanti comporta, in linea generale, il rigetto della dichiarazione. Il contribuente deve correggere gli errori e ritrasmettere il file entro il termine previsto, conservando le comunicazioni e le ricevute del sistema.
  • In caso di scarto non tempestivamente corretto o contestato, la dichiarazione può essere trattata come non presentata, con conseguenze sui crediti d'imposta e sugli altri dati dichiarati.
  • Il contraddittorio preventivo non è obbligatorio in ogni procedimento di controllo automatizzato: è richiesto soprattutto quando esiste una dichiarazione effettivamente acquisita e vi sono incertezze rilevanti sui dati o sulla documentazione.
  • Quando l'Amministrazione contesta la validità di una dichiarazione telematica, devono essere verificati concretamente la causa dello scarto, la comunicazione inviata all'utente, la tempestività degli eventuali rimedi e la documentazione informatica disponibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.