Cassazione Penale, Sentenza n. 47202/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal GIP di Rieti (11/05/2023). I ricorrenti deducevano: 1) mancata motivazione sul "periculum in mora" (violazione artt. 125 e 321 c.p.p.), con omessa indicazione delle esigenze cautelari che giustificano l'anticipazione della confisca; 2) mancanza di motivazione e di elementi sul fumus commissi delicti in relazione al reato di indebita compensazione (capo 26), lamentando un mero copia-incolla della CNR senza vaglio critico e senza indicazione di luogo/tempo; 3) vizio di motivazione e insufficienza probatoria per il reato di omesso versamento di ritenute (capo 27), in quanto il GIP avrebbe ritenuto sufficiente il modello 770 senza prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti, nonostante la giurisprudenza e la pronuncia della Corte Costituzionale n.175/2022.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto i ricorsi parzialmente fondati. Ha accolto il primo motivo: il decreto mancava di una motivazione sul "periculum in mora" e quindi il requisito delle esigenze cautelari non era adeguatamente valutato. Ha respinto il secondo motivo relativo al fumus per l'indebita compensazione (capo 26), ritenendo sufficiente l'esame per relationem degli elementi investigativi quando il giudice dia conto del proprio vaglio critico; il GIP aveva indicato elementi concreti (codici tributo, incongruenze tra 770 e costituzione società ecc.) che giustificavano il fumus. Ha invece accolto il terzo motivo relativo all'art. 10-bis D.Lgs. 74/2000 (omesso versamento ritenute): il materiale riscontro tra modello 770 e F24, senza prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti, non basta a integrare il reato penale dopo la declaratoria di incostituzionalità della parte della novella 2015 (Corte Cost. 175/2022); in mancanza di prova del rilascio delle certificazioni il fatto integra al più illecito amministrativo. P.Q.M.: annullamento del decreto impugnato limitatamente all'art. 10-bis D.Lgs. 74/2000 e quanto al periculum in mora; rinvio al Tribunale di Rieti per integrare la motivazione e rideterminare la misura ove necessario.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p. (sequestro preventivo)
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere motivazione concisa anche sul "periculum in mora" che giustifichi l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio; non è ammesso un automatismo basato solo sull'obbligatorietà della confisca.
art. 10-bis D.Lgs. 74/2000 (omesso versamento ritenute)
come ripristinato dopo Corte Cost. n.175/2022
Per integrare il reato è necessario che le ritenute risultino dalla certificazione rilasciata ai sostituiti: il solo modello 770 non prova di per sé il rilascio delle certificazioni; in assenza di tale prova, la materia integra più propriamente il profilo amministrativo.
art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (indebita compensazione)
co. 2 (richiamato nel provvedimento)
La configurabilità dell'indebita compensazione può emergere dagli elementi investigativi (codici tributo, incongruenze tra mod.770 e situazione societaria) e il GIP può richiamare le risultanze d'indagine "per relationem" purché operi un proprio esame critico degli elementi.
art. 292 c.p.p.
comma 1, lett. c) (modificato dalla legge 16/04/2015 n.47)
Richiede l'autonoma valutazione, da parte del giudice cautelare, delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza; tale onere è adempiuto anche quando il giudice ripercorre per relationem le risultanze investigative ma espone il proprio giudizio critico su di esse.
Sez. U., sent. "Ellade"
Affermato il principio che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare il "periculum in mora", salvo casi limitati in cui si sequestrino cose la cui detenzione o fabbricazione sia di per sé vietata; la motivazione puo' limitarsi alla sola appartenenza del bene ai beni confiscabili ex lege solo in ipotesi specifiche.
Corte Costituzionale
sent. n. 175 del 14/07/2022
Ha dichiarato l'illegittimità della parte della riforma D.Lgs. 158/2015 che estendeva la punibilità penale alle ritenute "dovute sulla base della dichiarazione"; ha così ripristinato il regime secondo cui il reato riguarda le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre una motivazione specifica anche sul "periculum in mora": il GIP non può limitarsi a enunciare la confiscabilità ex lege senza motivare perché occorre anticipare l'effetto ablativo rispetto al giudizio.
- Per il reato di omesso versamento delle ritenute (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000) è necessaria la prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti; il modello 770 da solo non è sufficiente a integrare la prova penale alla luce della giurisprudenza di legittimità e della Corte Costituzionale (salvo che non esistano elementi di prova aggiuntivi che dimostrino il rilascio).
- Nel valutare il fumus commissi delicti per reati tributari come l'indebita compensazione, il giudice può richiamare le risultanze investigative per relationem, ma deve comunque dare conto di un proprio esame critico degli elementi e spiegare perché li ritiene idonei a sostenere la misura.
- Se la motivazione del provvedimento cautelare è manchevole su profili essenziali (es. periculum in mora o prova del fumus su specifici capi), la Corte di Cassazione può annullare parzialmente il decreto e rinviare al giudice di merito per integrare la motivazione o rinnovare le valutazioni.
- La distinzione tra illecito penale e illecito amministrativo è rilevante in sede cautelare: l'assenza della prova del requisito costitutivo del reato (es. certificazioni rilasciate ai sostituiti) può far ricadere la fattispecie nell'ambito amministrativo, escludendo misure cautelari finalizzate alla confisca penale.
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