Sentenza n. 1919/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento - del decreto di revoca del nulla osta, codice pratica n. PNA/L/Q/2023/116337, emesso in data 06.05.2025 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, notificato all’odierno ricorrente in pari data; - di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione del decreto di revoca del nulla osta. L'amministrazione aveva ritenuto non depositata, all'appuntamento presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, la documentazione necessaria, sebbene dagli atti risultasse che tale documentazione era stata prodotta nel corso del procedimento ed era stata acquisita dallo Sportello Unico, come emergeva dalle comunicazioni del novembre 2024. L'amministrazione ha inoltre prospettato in giudizio, quale ulteriore ragione giustificativa del diniego, la mancata presenza personale del datore di lavoro alla convocazione e la non utilizzabilità della delega; tali circostanze, tuttavia, non risultavano previamente comunicate al ricorrente e non erano espressamente richiamate nel provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca del nulla osta. Ha ritenuto fondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria, poiché l'amministrazione aveva considerato mancante documentazione che risultava invece prodotta e acquisita durante il procedimento. Il giudice ha inoltre escluso che le ulteriori ragioni indicate dall'amministrazione in giudizio potessero sostenere la legittimità della revoca, in quanto la mancata presenza personale del datore di lavoro e l'inutilizzabilità della delega non erano state oggetto di preavviso né erano state esplicitate nel provvedimento impugnato. Le spese di lite sono state compensate.
Massime di principio
- È illegittimo il provvedimento amministrativo che fonda la revoca o il diniego su una documentazione ritenuta mancante quando dagli atti del procedimento risulta che essa era stata tempestivamente prodotta e acquisita dall'amministrazione.
- Il provvedimento amministrativo deve indicare le ragioni effettivamente poste a fondamento della decisione; l'amministrazione non può sostituire o integrare in giudizio la motivazione dell'atto introducendo cause ostative non previamente comunicate e non espressamente richiamate nel provvedimento impugnato.
- La mancata considerazione di documenti acquisiti nel corso del procedimento integra un difetto di istruttoria e di motivazione idoneo a determinare l'annullamento del provvedimento.
- Quando l'amministrazione prospetta nel giudizio una ragione ostativa ulteriore rispetto a quella indicata nell'atto, e tale ragione non è stata oggetto di preavviso né è stata esplicitata nella motivazione, essa non può giustificare ex post la revoca o il diniego impugnato.
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