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Sentenza

Sentenza n. 1357/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione, del verbale UVI n.-OMISSIS-con il quale sarà interrotto alla data del 31.07.25 senza alternative il PTRI con budget di salute in corso; Atti presupposti: 1) Decreto n.-OMISSIS- del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro sanitario nella parte in cui indiscriminatamente prevede un tempo massimo di durata dei PTRI con budget di salute di anni 2+1 anche per i malati cronico/degenerativi non autosufficienti a vita che necessitano di assistenza h24, 365 gg. all'anno con rapporto 1:1; 2) Del G.R. Campania n. 483 del 21/09/2012 nella parte in cui (pag. 13 Linee Guida) indiscriminatamente prevede un tempo massimo di durata dei PRT con budget di salute di anni 2+1 anche per i malati cronico/degenerativi non autosufficienti a vita che necessitano di assistenza h24, 365 gg. all'anno con rapporto 1:1; 3) Decreto commissariale della Regione Campania n.-OMISSIS- e n.-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202503258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale dell’Unità di Valutazione Integrata che disponeva l’interruzione, senza un’alternativa assistenziale concretamente individuata, del PTRI con budget di salute, nonché gli atti presupposti relativi alla durata massima di due anni più uno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (caregiver familiare)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale UVI che disponeva la conclusione del PTRI con budget di salute alla scadenza del periodo massimo di due anni più uno, senza predisporre un diverso setting assistenziale per la figlia, affetta da autismo grave e disabilità al 100%. Ha dedotto: la violazione della disciplina regionale dei PTRI e delle relative linee guida, per mancata individuazione di un trattamento alternativo idoneo a garantire la continuità assistenziale; la violazione delle regole sulla composizione e sul funzionamento dell’UVI, per l’assenza o la mancata convocazione della componente comunale, del medico di medicina generale e del dirigente medico competente; la violazione degli artt. 31 e 32 Cost., della normativa in materia di disabilità, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, della legge n. 104/1992, della legge n. 134/2015 e della normativa regionale sull’autismo, assumendo l’illegittimità della predeterminazione indiscriminata di una durata massima del PTRI anche per persone affette da patologie croniche o cronico-degenerative e non autosufficienti a vita. L’ASL ha sostenuto che l’assenza di un setting alternativo dipendesse dall’assenza del Comune e dal rifiuto della caregiver di aderire ad altre proposte assistenziali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha rilevato che, pur essendo le scelte di programmazione sanitaria caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, esse sono sindacabili quando risultino manifestamente illogiche, irragionevoli, arbitrarie o inadeguatamente motivate. Nel caso concreto, il passaggio dal PTRI al circuito socioassistenziale aveva comportato, in sostanza, la sospensione del trattamento terapeutico senza che l’UVI avesse individuato una concreta e idonea alternativa. Il verbale si limitava a prospettare il possibile contatto con una cooperativa e l’accesso a voucher sociali, mentre il primo percorso non era stato accettato per ragioni riferite all’aggressività della paziente e alla difficoltà degli spostamenti, e i voucher risultavano comunque destinati a utenti con livello assistenziale lieve o medio. L’ASL non poteva trasferire sulla caregiver la responsabilità della mancata individuazione di un diverso setting, né giustificare l’interruzione con l’assenza del Comune o delle strutture sociali. Il giudice ha inoltre ritenuto illegittima l’applicazione automatica del limite temporale di due anni più uno, poiché la durata del PTRI deve essere modulata sulle caratteristiche individuali, sulla gravità della patologia, sul percorso clinico e sugli interventi integrati necessari; non sono ammissibili rigide predeterminazioni temporali indipendenti dalla situazione concreta. In conseguenza dell’annullamento, il TAR ha disposto, quale effetto conformativo, il ripristino del precedente trattamento oppure l’adozione del trattamento concretamente idoneo alle condizioni cliniche della paziente, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di adottare successivi provvedimenti legittimi. L’ASL è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 46 l. reg. Campania n. 1/2012

    La Regione Campania (...) promuove (...) percorsi terapeutico riabilitativi individuali (PTRI), con forme di cogestione di percorsi di cura e riabilitazione, caratterizzate dalla necessità di interventi sanitari e sociali tra loro integrati.

    La disposizione costituisce la base regionale dei PTRI sostenuti da budget di salute e impone una programmazione, gestione e verifica integrata da parte dell’ASL, degli enti locali, dei soggetti del terzo settore, dell’utente e dei familiari.

  • art. 32 Cost.

    Il diritto alla salute e l’esigenza di assicurare prestazioni adeguate impediscono che un trattamento destinato a una persona con grave disabilità venga interrotto automaticamente senza l’individuazione di una soluzione assistenziale alternativa e appropriata.

  • art. 31 Cost.

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente tra le norme poste a tutela della persona con disabilità e della famiglia.

  • l. 3 marzo 2009, n. 18

    La ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è richiamata quale parametro di tutela della continuità e dell’adeguatezza degli interventi in favore della persona disabile.

  • l. 5 febbraio 1992, n. 104

    La normativa generale sulla tutela delle persone con disabilità è richiamata quale parametro della necessità di assicurare interventi adeguati alla condizione individuale.

  • l. 18 agosto 2015, n. 134

    La normativa in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico è richiamata a sostegno della personalizzazione degli interventi.

  • D.G.R. Campania n. 483/2012

    I contratti dei PTRI sostenuti da budget di salute hanno una temporalità massima di due anni, durante tale periodo l’UVI provvederà alla verifica e valutazione del livello assistenziale con periodicità semestrale, con proroga di 1 anno.

    Il limite temporale non può essere applicato indiscriminatamente e automaticamente quando determini l’interruzione del trattamento senza una soluzione alternativa e senza considerare la gravità e le esigenze individuali del paziente.

  • art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato esclusivamente quale base per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato esclusivamente in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale disciplina dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nell’erogazione di PTRI sostenuti da budget di salute, la scadenza del periodo massimo astrattamente previsto dalla disciplina regionale non consente l’interruzione automatica del trattamento quando l’Unità di Valutazione Integrata non abbia previamente individuato un diverso setting assistenziale concreto, idoneo e appropriato alle condizioni del paziente.
  • La durata e il contenuto del trattamento sanitario e socioassistenziale devono essere modulati sulle caratteristiche individuali, sulla gravità della patologia, sul percorso clinico e sui bisogni complessivi della persona; sono illegittime predeterminazioni temporali rigide applicate indiscriminatamente a pazienti con patologie croniche o cronico-degenerative e disabilità grave.
  • Anche nell’esercizio di un’ampia discrezionalità programmatoria in materia sanitaria, l’amministrazione deve motivare adeguatamente la scelta di modificare o interrompere un trattamento e garantire la continuità sostanziale della presa in carico, non potendo lasciare il paziente privo di tutela in ragione dell’assenza o dell’inadeguatezza delle strutture di altri enti pubblici.
  • La mancata adesione del caregiver a una proposta assistenziale non esonera l’amministrazione dall’obbligo di individuare una soluzione appropriata quando il rifiuto sia giustificato da circostanze concrete riferite alla patologia e quando la diversa misura prospettata non sia comunque accessibile al paziente per il suo livello assistenziale.
  • L’effetto conformativo dell’annullamento di un provvedimento sanitario può imporre il ripristino del trattamento precedente oppure l’adozione di un trattamento diverso, purché concretamente idoneo alle condizioni cliniche del paziente e adottato all’esito di una nuova valutazione legittima.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitario
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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