Regolamento (UE) 2024/3192
Regolamento (UE) 2024/3192 del Consiglio, del 16 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento (UE) n. 833/2014 nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Russia. Introduce nuove iscrizioni negli allegati relativi a entità e navi, rafforza il divieto di riconoscimento/esecuzione nell’Unione di taluni provvedimenti giudiziari russi basati sull’articolo 248 del codice di procedura arbitrale russo e proroga varie deroghe per consentire disinvestimenti ordinati o la liquidazione di attività in Russia. Prevede inoltre una precisazione sulla responsabilità dei depositari centrali di titoli e modifica alcune deroghe territoriali e settoriali, con effetti diretti sugli operatori economici UE.
Regolamento che modifica il regime sanzionatorio UE contro la Russia, aggiornando elenchi di persone/entità e navi e prorogando o precisando deroghe per disinvestimento, liquidazione e sicurezza dell’approvvigionamento.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, per effetto della diretta applicabilità dei regolamenti UE, agli operatori economici dell’Unione che effettuano operazioni soggette al regolamento (UE) n. 833/2014. Incide in particolare su soggetti russi e terzi inseriti negli allegati, su depositari centrali di titoli, su operatori coinvolti in esportazioni/importazioni di beni e tecnologie soggetti a restrizioni, su servizi collegati al disinvestimento o alla liquidazione di attività in Russia e sul traffico marittimo delle navi elencate. Le misure si applicano secondo le date e le deroghe previste, con alcune autorizzazioni fino al 31 dicembre 2025 e una deroga specifica per la Cechia fino al 5 giugno 2025.
Regolamento (UE) 2024/3192 del Consiglio: modifica del regolamento (UE) n. 833/2014 sulle misure restrittive contro la Russia
Il regolamento interviene sul quadro sanzionatorio UE adottato in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. Le modifiche seguono la decisione (PESC) 2024/3187 del 16 dicembre 2024 e mirano, da un lato, a rafforzare le restrizioni verso entità e navi legate al sostegno del complesso militare-industriale russo e, dall’altro, a disciplinare in modo più preciso alcune deroghe funzionali al disinvestimento ordinato e alla tutela della continuità operativa degli operatori dell’Unione.
Ambito materiale e logica dell’intervento
Il regolamento modifica puntualmente il regolamento (UE) n. 833/2014, che attua misure restrittive della PESC contro la Russia. Il testo conferma la logica di pressione economica e tecnologica nei confronti della Federazione russa, ampliando gli elenchi soggettivi e oggettivi e, parallelamente, prorogando alcune autorizzazioni eccezionali per consentire agli operatori UE di uscire dal mercato russo o di gestire liquidazioni e dismissioni in condizioni ordinate.
Aggiornamento degli elenchi soggettivi: allegato IV
L’allegato IV viene integrato con 32 nuove entità, fra cui società russe, soggetti con sede in Serbia, Iran, Hong Kong, Cina, India ed Emirati arabi uniti. Il considerando chiarisce che tali inserimenti rispondono all’esigenza di colpire soggetti che sostengono il complesso militare e industriale russo, anche attraverso l’elusione delle restrizioni all’esportazione, con particolare attenzione a beni e tecnologie a duplice uso e a componenti utili al rafforzamento tecnologico del settore difesa e sicurezza della Russia.
Aggiornamento dell’elenco delle navi: allegato XLII e articolo 3 vicies
L’allegato XLII è sostituito integralmente e contiene un nuovo elenco di navi soggette al regime dell’articolo 3 vicies. Le navi elencate sono ricondotte a diverse fattispecie: trasporto di beni e tecnologie impiegati nel settore difesa e sicurezza da o verso la Russia; trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi russi mediante pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio, richiamando la risoluzione A.1192(33) dell’Organizzazione marittima internazionale; attività che sostengono lo sfruttamento, lo sviluppo o l’espansione del settore energetico in Russia; e utilizzo da parte di soggetti iscritti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. Il regolamento aggiunge inoltre navi legate ad attività considerate dannose per la sicurezza alimentare o il patrimonio culturale dell’Ucraina.
Divieto di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti russi basati sull’articolo 248
Una novità di rilievo è l’inserimento dell’articolo 11 quater. Gli Stati membri non devono riconoscere né eseguire ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze o altre decisioni giudiziarie adottati ai sensi dell’articolo 248 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa, o di normativa russa equivalente, né gli effetti sanzionatori connessi. Il divieto riguarda anche richieste di assistenza in procedimenti penali e sanzioni penali o altre misure fondate sulla violazione di tali provvedimenti russi. La disposizione risponde al fenomeno delle c.d. anti-suit injunctions e delle multe emesse dai giudici russi nei confronti di imprese europee.
Deroghe per disinvestimento, liquidazione e servizi connessi
Il regolamento proroga al 31 dicembre 2025 varie deroghe già presenti nel regolamento (UE) n. 833/2014. In particolare:
- all’articolo 5 bis bis, la liquidazione di talune imprese in partecipazione o analoghi veicoli giuridici è consentita se strettamente necessaria e la relativa operazione deve essere completata entro il 31 dicembre 2025;
- sempre all’articolo 5 bis bis, le autorità competenti possono autorizzare operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro da soggetti stabiliti nell’Unione entro il 31 dicembre 2025;
- all’articolo 11, paragrafo 4, la soddisfazione di crediti presentati da taluni soggetti sanzionati può essere autorizzata fino al 31 dicembre 2025 se indispensabile per il disinvestimento o la liquidazione di attività in Russia;
- all’articolo 12 ter, le autorità competenti possono autorizzare fino al 31 dicembre 2025 la cessione di beni, tecnologie, diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali e servizi, quando strettamente necessari a disinvestire o liquidare attività in Russia.
Il paragrafo 1 bis dell’articolo 12 ter introduce inoltre una deroga specifica per la dismissione di una joint venture, registrata o costituita prima del 24 febbraio 2022, che gestisce un’infrastruttura di gasdotti tra Russia e paesi terzi e in cui partecipi un soggetto russo.
Regime speciale per i depositari centrali di titoli
All’articolo 5 bis è inserita una clausola di esenzione da responsabilità per gli atti compiuti in buona fede dal depositario centrale di titoli in applicazione delle misure previste dai paragrafi da 4 a 12. La protezione non opera in caso di negligenza. La modifica recepisce l’esigenza, richiamata nei considerando, di evitare che la gestione delle attività e delle disponibilità liquide soggette al divieto operativo esponga il depositario, i suoi amministratori o dipendenti a responsabilità automatica.
Modifiche settoriali e deroghe per Stati membri
Il regolamento aggiorna anche l’articolo 3 quaterdecies, con una proroga della possibilità per la Croazia di autorizzare l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di specifico gasolio sottovuoto di origine russa fino al 31 dicembre 2025. Per la Cechia viene introdotta una deroga temporanea dal 5 giugno 2025 per l’importazione e il trasferimento di determinati prodotti petroliferi provenienti da petrolio greggio fornito via oleodotto a un altro Stato membro, con un limite quantitativo basato sulla media dei cinque anni precedenti e con cessazione anticipata della deroga se siano disponibili forniture alternative.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle deroghe territoriali e sui prodotti petroliferi
All’articolo 3 quaterdecies, paragrafo 6, la Croazia può autorizzare fino al 31 dicembre 2025 l’acquisto, importazione o trasferimento di gasolio sottovuoto (NC 2710 19 71) originario o esportato dalla Russia, alle condizioni previste. All’articolo 3 quaterdecies, paragrafo 8, viene introdotta una deroga temporanea per la Cechia: dal 5 giugno 2025 i divieti si applicano all’importazione, al trasferimento verso la Cechia e alla vendita ad acquirenti in Cechia di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio fornito mediante oleodotto a un altro Stato membro; la deroga cessa se prima di tale data siano disponibili forniture alternative e, fino al 5 giugno 2025, i quantitativi importati in Cechia da altri Stati membri non possono superare la media del corrispondente periodo dei cinque anni precedenti.
Responsabilità dei depositari centrali di titoli
All’articolo 5 bis viene inserito il paragrafo 12 bis: gli atti compiuti in buona fede dal depositario centrale di titoli ai sensi dei paragrafi da 4 a 12, sulla base della loro conformità al regolamento, non comportano alcuna responsabilità per il depositario, i suoi amministratori o dipendenti, salvo il caso di negligenza.
Proroga delle deroghe per liquidazione di joint venture e disinvestimento
All’articolo 5 bis bis, paragrafo 3, lettera d), la deroga riguarda operazioni strettamente necessarie per la liquidazione entro il 31 dicembre 2025 di un’impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 con partecipazione di soggetti elencati. Il nuovo paragrafo 3 bis consente alle autorità competenti di autorizzare, a condizioni ritenute appropriate, operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro entro il 31 dicembre 2025 da parte dei soggetti interessati o delle loro controllate nell’Unione da una persona giuridica, entità o organismo stabiliti nell’Unione.
Proroga dell’autorizzazione al soddisfacimento di crediti
All’articolo 11, paragrafo 4, le autorità competenti possono autorizzare fino al 31 dicembre 2025, caso per caso, la soddisfazione di un credito presentato da persone, entità od organismi di cui al paragrafo 1, lettera b), se strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia e alle condizioni fissate dall’autorità competente.
Divieto di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti russi ex articolo 248
È inserito l’articolo 11 quater, che vieta il riconoscimento o l’esecuzione negli Stati membri di ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze o altre decisioni giudiziarie adottate a norma dell’articolo 248 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa, o di normativa russa equivalente, ovvero derivanti da tali disposizioni. È inoltre vietato riconoscere, attuare o eseguire negli Stati membri richieste di assistenza in indagini o procedimenti penali e pene o altre sanzioni basate sulla presunta violazione di tali provvedimenti russi.
Deroghe per disinvestimento e liquidazione in materia di beni, tecnologie e servizi
All’articolo 12 ter, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare fino al 31 dicembre 2025 la vendita, fornitura o trasferimento di beni e tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII e nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821, nonché operazioni sui diritti di proprietà intellettuale e sui segreti commerciali, se strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia. Il paragrafo 1 bis consente autorizzazioni fino al 31 dicembre 2025 per beni e tecnologie dell’allegato II quando l’operazione è strettamente necessaria per disinvestire da una joint venture registrata o costituita in uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, partecipata da soggetti russi e che gestisce un’infrastruttura di gasdotti tra Russia e paesi terzi. Il paragrafo 2 consente, in deroga agli articoli 3 octies e 3 decies, importazioni o trasferimenti di beni degli allegati XVII e XXI fino al 31 dicembre 2025 se necessari al disinvestimento o alla liquidazione in Russia. Il paragrafo 2 bis consente, in deroga all’articolo 5 quindecies, la prosecuzione di servizi ivi indicati fino al 31 dicembre 2025 se strettamente necessaria per disinvestire o liquidare attività in Russia.
Aggiornamento degli allegati su entità e navi
L’allegato I e l’allegato XLII del regolamento (UE) n. 833/2014 sono modificati. Nell’allegato IV sono aggiunte numerose nuove entità, incluse società russe e soggetti stabiliti in Serbia, Iran, Hong Kong, Cina, India, Emirati arabi uniti e altri paesi, con effetti sulle restrizioni più severe in materia di beni e tecnologie a duplice uso e di beni/tecnologie che rafforzano il settore difesa e sicurezza russo. L’allegato XLII sostituito contiene un elenco aggiornato di navi soggette alle misure dell’articolo 3 vicies, con indicazione del numero IMO, dei motivi dell’inserimento e della data di applicazione.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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