Sentenza del 18/01/2017 n. 1131 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le banche hanno impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva ritenuto legittimo il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso INVIM 1989. Il rimborso era stato riconosciuto da un precedente giudicato, ma subordinatamente alla mancata definizione di una procedura di condono presentata nel 1993 ai sensi dell'art. 53 della legge n. 413 del 1991. Le ricorrenti sostenevano che, dopo circa diciotto anni senza liquidazione né definizione del condono, questo dovesse considerarsi privo di esito e che la condizione prevista dal giudicato si fosse quindi verificata. Deducevano inoltre violazione dei principi di ragionevole durata del processo, buon andamento dell'amministrazione, buona fede e tutela dell'affidamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha stabilito che una procedura di condono non può rimanere indefinitamente pendente per l'inerzia dell'amministrazione, anche se la legge non prevede espressamente un termine finale di definizione. Dopo il decorso di un congruo eccessivo lasso di tempo senza liquidazione delle somme dovute, l'istanza deve considerarsi priva di esito. Nel caso concreto, il decorso di circa diciotto anni dalla domanda del 1993, senza valide ragioni impeditive, rendeva avverata la condizione negativa prevista dal precedente giudicato e consentiva il rimborso INVIM. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo della banca. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 13.000 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 413 del 1991, art. 53
"Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge."
La procedura di definizione agevolata non può restare sospesa sine die. Trascorso un congruo lasso di tempo senza liquidazione e pagamento, l'istanza deve considerarsi priva di esito e il giudizio può proseguire ordinariamente.
D.P.R. n. 643 del 1972, art. 25, comma 3, lett. d)
È stato richiamato quale fondamento dell'esenzione INVIM applicabile alla cessione dell'immobile e del conseguente diritto al rimborso riconosciuto dal precedente giudicato.
D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31
Richiama, per l'INVIM, la disciplina dei termini prevista per l'imposta di registro in materia di rettifica e liquidazione.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1
Prevede termini decadenziali per l'attività di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro; la Corte lo utilizza come parametro per escludere la legittimità di una definizione amministrativa protratta per decenni.
Costituzione, art. 111
Il principio di ragionevole durata del processo impedisce che la definizione di una lite fiscale resti indefinitamente sospesa in attesa dell'attività amministrativa.
Costituzione, art. 97
Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione impone all'ufficio di concludere la procedura in tempi ragionevoli e non consente di giustificare ritardi sproporzionati.
Costituzione, art. 24
La tutela giurisdizionale è incompatibile con una situazione di indefinita soggezione del contribuente all'azione dell'amministrazione finanziaria.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
È stato richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e di corretta conclusione dell'azione amministrativa.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
Il principio di buona fede e tutela dell'affidamento del contribuente impedisce all'amministrazione di trarre vantaggio dalla propria inerzia procedimentale.
Codice civile, art. 384
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito accogliendo il ricorso originario.
Massime di principio
- Una procedura di condono o definizione agevolata non può rimanere pendente indefinitamente per la sola inerzia dell'amministrazione: decorso un periodo manifestamente irragionevole senza liquidazione o pagamento, può essere considerata priva di esito.
- L'assenza di un termine finale espresso nella legge non autorizza l'amministrazione a operare senza limiti temporali; devono comunque essere rispettati i principi di ragionevole durata, buon andamento e certezza dei rapporti giuridici.
- Quando un precedente giudicato subordina un rimborso alla mancata definizione del condono, il giudice deve verificare concretamente se, per il decorso del tempo e l'inerzia dell'ufficio, la condizione si sia avverata.
- La pendenza di un giudizio relativo al rimborso non giustifica automaticamente il mancato esame o la mancata liquidazione del condono, soprattutto quando le due questioni hanno oggetto autonomo.
- L'amministrazione non può invocare come causa impeditiva il ritardo che essa stessa ha determinato, né utilizzare la propria inerzia per negare al contribuente un diritto già riconosciuto.
- In situazioni analoghe è importante documentare la data di presentazione dell'istanza, i solleciti, l'assenza di liquidazione e l'eventuale autonomia rispetto ad altri procedimenti, così da dimostrare il superamento di un termine ragionevole.
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