Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5597/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione 1. del provvedimento prot. CA/208343/2023 del 14/11/2023 recante annullamento in autotutela delle SCIA prot. CA/2023/29753 del07/02/2023 e prot. CA/2023/152571 del 10/08/2023; 2. della comunicazione di avvio di procedimento prot. CA/2023/186366 del 12/10/2023; 3.di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all''istanza della ricorrente.

Giustizia amministrativa202316639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di annullamento in autotutela e declaratoria di inefficacia di due SCIA relative all'installazione e all'ampliamento di pergotende su un terrazzo destinato alla somministrazione di alimenti e bevande

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha dichiarato inefficaci due SCIA, una relativa all'installazione di due pergotende e una successiva presentata in accertamento di conformità per ulteriori opere di copertura. L'amministrazione aveva inizialmente contestato plurimi profili di difformità edilizio-urbanistica, ma, all'esito del contraddittorio procedimentale, aveva mantenuto quale unica ragione ostativa la qualificazione dell'intervento come ampliamento dell'attività commerciale, ritenuto in contrasto con gli artt. 9, comma 5, e 27 delle N.T.A. del P.R.G. di Roma Capitale e soggetto a previo permesso di costruire. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 21-novies l. 241/1990, richiamato dall'art. 19, comma 4, della stessa legge, per l'omessa indicazione dell'interesse pubblico concreto e attuale e per l'omessa ponderazione con l'affidamento del privato. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme del P.R.G., eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità e arbitrarietà, sostenendo che non vi era stato alcun ampliamento della superficie di somministrazione, già autorizzata dall'amministrazione anche sul lastrico solare, e che le pergotende, prive di chiusure laterali su tutti i lati, avevano la funzione di proteggere dagli agenti atmosferici una superficie commerciale già assentita. È stato inoltre dichiarato inammissibile l'intervento ad adiuvandum della società sublocatrice, poiché titolare di un interesse diretto e attuale all'impugnazione e quindi legittimata, al più, a proporre un autonomo ricorso, non potendo eludere i termini decadenziali mediante intervento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'intervento ad adiuvandum della società sublocatrice e ne ha disposto l'estromissione, rilevando che l'intervento adesivo dipendente è ammesso solo per chi vanta un interesse diverso ma collegato e mediato rispetto a quello del ricorrente, mentre il cointeressato, titolare di un interesse diretto e attuale all'annullamento, deve proporre autonomo ricorso. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha rilevato che, dopo il contraddittorio procedimentale, Roma Capitale non aveva mantenuto la contestazione relativa al presunto necessario parere della Sovrintendenza Comunale, essendo stato accertato che l'immobile non era incluso nella Carta per la Qualità. La residua motivazione fondata sugli artt. 9, comma 5, e 27 delle N.T.A. è stata ritenuta inidonea: il primo articolo definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia, mentre il secondo disciplina gli interventi ammessi nel tessuto T2 della Città Storica e riguarda gli ampliamenti degli edifici, non gli ampliamenti delle attività commerciali. Inoltre, non risultava incrementata la superficie di somministrazione, già autorizzata con precedente determinazione dirigenziale anche sul piano di copertura. Le norme invocate, pertanto, non giustificavano la declaratoria di inefficacia delle SCIA e il provvedimento era viziato da difetto di motivazione. Ne conseguiva anche l'insussistenza, per come motivata dall'amministrazione, delle ragioni di interesse pubblico richieste dall'art. 21-novies l. 241/1990, applicabile in materia di SCIA per il richiamo dell'art. 19, comma 4. Il provvedimento impugnato è stato annullato, con salvezza del potere di Roma Capitale di rideterminarsi sulla questione mediante una diversa motivazione, fondata sui corretti presupposti normativi, previa espressa qualificazione edilizia del manufatto e applicazione della disciplina pertinente. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    Il potere di intervenire sulla SCIA mediante misure inibitorie o di rimozione degli effetti è esercitato secondo il modello dell'autotutela decisoria richiamato dalla disposizione, con applicazione dei presupposti dell'art. 21-novies l. 241/1990.

  • art. 21-novies l. 241/1990

    La privazione di efficacia della SCIA richiede, secondo la decisione, la sussistenza e l'esplicitazione delle ragioni di interesse pubblico poste a fondamento dell'intervento amministrativo; una motivazione fondata su norme non pertinenti non soddisfa tale requisito.

  • art. 28 c.p.a.

    Nel giudizio amministrativo è ammesso l'intervento adesivo dipendente ad adiuvandum o ad opponendum di chi abbia un interesse diverso ma collegato e mediato rispetto a quello principale; il cointeressato, titolare di un interesse diretto e attuale all'annullamento, non può utilizzare l'intervento per eludere il termine di impugnazione.

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata per la domanda cautelare collegiale; nel caso concreto la fase cautelare si è conclusa con il rigetto in primo grado, poi riformato in appello mediante assegnazione di prevalenza provvisoria alla continuità dell'attività commerciale.

  • art. 73 c.p.a.

    La disposizione è richiamata per i termini di deposito della documentazione e delle memorie in vista della discussione di merito.

  • art. 9, comma 5, N.T.A. al P.R.G. di Roma Capitale

    La norma definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia e non pone, secondo il TAR, un divieto all'ampliamento di attività commerciali.

  • art. 27 N.T.A. al P.R.G. di Roma Capitale

    La norma disciplina gli interventi ammessi nel tessuto T2 della Città Storica e riguarda gli ampliamenti degli edifici, non gli ampliamenti delle attività commerciali; non poteva quindi costituire, nella formulazione utilizzata, fondamento della declaratoria di inefficacia delle SCIA.

  • art. 16, comma 10, N.T.A. al P.R.G. di Roma Capitale

    La disposizione era stata invocata dall'amministrazione per il presunto obbligo di acquisire il parere preventivo della Sovrintendenza Comunale, ma tale contestazione non è stata mantenuta poiché l'immobile non risultava incluso nella Carta per la Qualità.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, il soggetto titolare di un interesse diretto e attuale all'annullamento dell'atto impugnato è un cointeressato e non può intervenire ad adiuvandum nel ricorso altrui, poiché ciò eluderebbe il termine decadenziale per l'impugnazione; deve proporre un autonomo ricorso, salvo che non sia decaduto dall'azione caducatoria.
  • La declaratoria di inefficacia di una SCIA, quando esercitata mediante il richiamo al modello dell'autotutela, deve essere sorretta da una motivazione che individui correttamente la disciplina applicabile, espliciti le ragioni di interesse pubblico e consenta la ponderazione con la posizione del segnalante.
  • È viziato per difetto di motivazione il provvedimento che fonda l'inefficacia di una SCIA su disposizioni urbanistiche che disciplinano fattispecie diverse da quella concreta, come gli ampliamenti edilizi anziché l'asserito ampliamento dell'attività commerciale.
  • Quando la superficie destinata all'attività commerciale era già stata assentita dall'amministrazione, l'installazione di opere di copertura non può essere qualificata come ampliamento dell'attività commerciale senza una specifica verifica e motivazione sull'effettivo incremento della superficie di somministrazione e sulla qualificazione edilizia del manufatto.
  • L'annullamento giudiziale di un provvedimento di inefficacia della SCIA per difetto di motivazione non impedisce all'amministrazione di rideterminarsi, purché eserciti nuovamente il potere sulla base dei corretti presupposti normativi, qualifichi espressamente l'intervento edilizio e applichi la disciplina pertinente.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeAutotutela
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.