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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-580/25

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 29 April 2026. — Doors Bulgaria EOOD v European Union Intellectual Property Office. — EU design – Invalidity proceedings – Registered EU design representing doors – Disclosure of the earlier design – Proof of the disclosure – Article 7(1) of Regulation (EC) No 6/2002. — Case T-580/25

Giurisprudenza europea62025TJ0580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Doors Bulgaria EOOD contro la decisione EUIPO che aveva dichiarato nullo il disegno registrato per mancanza di carattere individuale. La Corte ha ritenuto sufficiente, come prova della divulgazione del disegno anteriore, uno screenshot di una pagina web archiviata con Wayback Machine e la stampa integrale del sito, escludendo che fosse necessaria una certificazione formale. In assenza di elementi concreti di falsificazione o di prova contraria sull'accessibilità al pubblico, la divulgazione si presume provata e la nullità resta confermata.

Disegno comunitario registrato rappresentante porte: validità della prova di divulgazione del disegno anteriore tramite screenshot e archivi web (Wayback Machine) ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

La questione giuridica

Se uno screenshot di un sito internet, corredato dalla copia integrale della pagina e da un archivio Wayback Machine, sia prova sufficiente e attendibile della divulgazione al pubblico di un disegno anteriore prima della data di deposito del disegno contestato, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002; e se, in mancanza di certificazione notarile o di ulteriori riscontri, la divulgazione debba ritenersi non provata.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, la divulgazione di un disegno anteriore può essere provata con qualunque mezzo idoneo, senza forme sacramentali né obbligo di autentica o certificazione notarile; uno screenshot di una pagina web, corroborato da una copia integrale della pagina e da un archivio Wayback Machine, può costituire prova sufficiente se contiene elementi oggettivi e coerenti, salvo che la parte che contesta la divulgazione dimostri con elementi concreti un'alterazione o l'impossibilità che il contenuto sia divenuto noto ai settori specializzati. La mera possibilità astratta di manipolazione o l'assenza di ulteriori prove non bastano a escludere la divulgazione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 2245/2002

Disegno dell'Unione europea: prova della divulgazione tramite archivi web

La pronuncia del Tribunale dell'Unione europea riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della terza commissione di ricorso EUIPO in materia di nullità di un disegno dell'Unione registrato rappresentante porte. Il punto centrale è la sufficienza probatoria di uno screenshot di un sito internet archiviato tramite Wayback Machine per dimostrare la divulgazione di un disegno anteriore ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

Fatti e procedimento amministrativo

Top Ten EOOD aveva chiesto la dichiarazione di nullità del disegno registrato n. 2370700-0073, relativo a "doors", sostenendo che il disegno non fosse nuovo o non avesse carattere individuale. A sostegno della domanda aveva prodotto, tra l'altro, la rappresentazione di una porta tratta da una pagina web del sito "sdelalremont.ru", archiviata il 23 agosto 2013 mediante Wayback Machine. La divisione di annullamento aveva accolto la domanda e dichiarato nullo il disegno per difetto di carattere individuale; la commissione di ricorso ha confermato la decisione.

Domanda proposta dinanzi al Tribunale

Doors Bulgaria EOOD ha chiesto l'annullamento e la riforma della decisione EUIPO, deducendo un unico motivo: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Secondo la ricorrente, lo screenshot archiviato non costituiva prova certa della divulgazione, essendo teoricamente manipolabile, privo di certificazione notarile e non corroborato da ulteriori elementi diretti o indiretti.

Quadro normativo e riparto dell'onere della prova

Il Tribunale ha richiamato, in particolare:

  • l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, che consente la dichiarazione di nullità quando il disegno non soddisfa i requisiti degli articoli da 4 a 9;
  • l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, che definisce la divulgazione al pubblico;
  • il principio, desunto dalla giurisprudenza, secondo cui il richiedente la nullità deve provare i fatti costitutivi della divulgazione;
  • il principio di libero apprezzamento della prova, che consente di utilizzare qualsiasi mezzo di prova, purché sufficientemente attendibile, coerente e preciso.

Il Tribunale ha ribadito che non esiste, nel regolamento n. 6/2002 né nel regolamento di esecuzione n. 2245/2002, una forma obbligatoria della prova della divulgazione, né un requisito di autenticazione formale.

Ragionamento del Tribunale sulla prova della divulgazione

Il Tribunale ha osservato che i due documenti prodotti - la stampa completa della pagina web e lo screenshot della Wayback Machine - riportavano l'immagine del disegno anteriore, l'URL completo e la data di archiviazione del 23 agosto 2013. In linea con la giurisprudenza, la comparsa di un'immagine di un disegno su internet può integrare una "pubblicazione" e, quindi, una divulgazione al pubblico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1.

Quanto alle critiche di manipolazione, il Tribunale ha precisato che la mera possibilità astratta di alterare una pagina web non è sufficiente a minare la credibilità della prova: occorrono elementi concreti, come segni evidenti di falsificazione, contraddizioni manifeste o incongruenze oggettive. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva fornito alcun elemento specifico in grado di dimostrare che la pagina fosse stata fabbricata o alterata.

Il Tribunale ha inoltre respinto l'argomento fondato sulle condizioni d'uso di Wayback Machine, rilevando che la ricorrente non aveva individuato alcuna clausola specifica idonea a escludere l'attendibilità dell'archivio. Né era decisivo il fatto che l'archivio fosse gestito da un soggetto privato statunitense e non da un'autorità pubblica.

Esclusione dell'obbligo di certificazione o di ulteriori riscontri

Il Tribunale ha chiarito che la mancanza di certificazione notarile o di altra autentica non rende inammissibile o irrilevante la prova prodotta. Allo stesso modo, EUIPO non era tenuto ad acquisire ulteriori elementi di conferma una volta che il materiale documentale prodotto appariva già sufficiente a dimostrare l'effettiva divulgazione prima della data di deposito del disegno contestato.

Presunzione di divulgazione e assenza di prova contraria

Una volta accertata la divulgazione, questa si presume efficace, salvo che la parte che la contesta dimostri che, nelle circostanze concrete, le informazioni non avrebbero potuto ragionevolmente diventare note ai settori specializzati dell'Unione nel normale corso degli affari. Nel caso di specie, Doors Bulgaria EOOD non aveva fornito alcuna prova in tal senso, limitandosi a reiterare la propria tesi sulla inaffidabilità dello screenshot.

Dispositivo e conseguenze sulle spese

Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso in toto. Conseguentemente, Doors Bulgaria EOOD è stata condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da Top Ten EOOD; EUIPO è stata condannata a sopportare le proprie spese, poiché la richiesta di condanna alle spese era stata formulata soltanto in caso di udienza, che non si è tenuta.

Principio affermato

Ai fini della prova della divulgazione di un disegno anteriore ex articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, la prova è libera e non richiede autentica o certificazione formale; uno screenshot di una pagina web, anche se proveniente da un archivio come Wayback Machine, è utilizzabile e può essere sufficiente se corroborato da elementi oggettivi e credibili. La sua attendibilità può essere esclusa solo mediante elementi concreti e specifici di falsificazione o di non accessibilità al pubblico, non bastando dubbi astratti sulla manipolabilità del mezzo digitale.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli dell'unione europeanullità del disegno registratoprova della divulgazioneproprietà intellettualecontenzioso euipo

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