Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29234/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo (14/12/2023) che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Due censure: 1) mancanza dell'elemento soggettivo del dolo specifico necessario per la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale; 2) errata applicazione del trattamento sanzionatorio, chiedendo l'applicazione del principio del favor rei e la qualificazione come bancarotta semplice piuttosto che fraudolenta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sul giudizio di rinvio, la Corte d'Appello avesse adeguatamente colmato le carenze motivazionali precedenti e avesse fornito elementi indiziari sufficienti per inferire il dolo specifico. La Corte ha richiamato la distinzione tra occultamento/omessa tenuta delle scritture (che può integrare il dolo specifico) e la fraudolenta tenuta dei libri (reato a dolo generico). Gli indici ritenuti rilevanti erano: omissione di partecipazione dell'imputato al procedimento di fallimento, mancato rinvenimento di attivo, presenza di carichi erariali, precedente penale per reati contro il patrimonio e gestione dell'impresa da parte di altro soggetto. Sulla base di tali elementi la Corte ha confermato l'accertamento del dolo specifico e, quindi, la sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale; ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; distingue ipotesi di occultamento/omessa tenuta (che richiedono dolo specifico rivolto a recare pregiudizio ai creditori) dalla fraudolenta tenuta dei libri (reato a dolo generico). La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'omessa tenuta o l'occultamento possono integrare dolo specifico se emergono indici di finalizzazione a danneggiare i creditori.

  • art. 217 r.d. n. 267/1942

    Norma collegata alla disciplina delle sanzioni accessorie fallimentari; la censura relativa al trattamento sanzionatorio è stata valutata alla luce della ricostruzione fattuale, non essendo applicabile il favor rei dove gli elementi indicano la fattispecie aggravata.

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento della censura in cassazione per motivi di legittimità con riferimento a inosservanza e falsa applicazione della legge penale. La Corte ha esaminato le doglianze e le ha ritenute infondate.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale richiamato nella critica sulla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria effettuata dalla Corte territoriale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferimento alle modalità di valutazione della prova documentale e alla motivazione; la Corte ha giudicato adeguata la motivazione fornita in sede di rinvio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Invocato come limite alla esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ha riportato i motivi nei limiti richiesti e li ha comunque esaminati e respinti.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 222 del 07/12/2018

    Richiamata in ordine alla determinazione temporale delle pene accessorie fallimentari; la Corte d'Appello era tenuta a confrontarsi con tale dictum, e la Corte di Cassazione ha ritenuto che in sede di rinvio le questioni siano state adeguatamente affrontate.

Massime di principio

  • L'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale (dolo specifico) non necessita di prova diretta: può essere ricostruito per presunzioni valutando la complessiva condotta e le circostanze che evidenziano la finalità di danneggiare i creditori.
  • L'omessa tenuta o l'occultamento delle scritture contabili è una fattispecie autonoma che può integrare il dolo specifico se esistono indici significativi di fraudolenza (es. rilevante passivo, assenza di attivo, gestione occulta, distrazione di beni, irreperibilità dell'amministratore).
  • La mera esposizione debitoria o lo stato disordinato della contabilità non escludono automaticamente la responsabilità, ma richiedono una valutazione complessiva e motivata degli indici di fraudolenza.
  • Il principio del favor rei non impone automaticamente la qualificazione per una fattispecie meno grave se dalla complessiva ricostruzione emerge, anche per presunzioni, la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie aggravata.
  • In caso di rinvio dalla Cassazione per carenze motivazionali, la Corte territoriale deve fornire motivazione che colmi specificamente le lacune indicate; la successiva valutazione in Cassazione verificherà la congruità e la logicità di tale motivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.