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Sentenza

Sentenza n. 2678/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento a) della nota prot. n. 19150 del 30.01.2023 dell'Asl Na 3 Sud, comunicata al ricorrente a mezzo pec in pari data, ed avente ad oggetto: “Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2010 per RTU”; b) della nota prot. n. 78 del 09.01.2023 dell'Asl Na 3 Sud, comunicata al ricorrente a mezzo pec in pari data, ed avente ad oggetto: “Avvio del procedimento amministrativo recupero RTU anno 2010, Comunicazione ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i.”; c) della deliberazione del Direttore Generale n. 606 del 11.08.2014 richiamata nella nota gravata sub a) e mai trasmessa, comunicata, notificata e comunque ne altrimenti conosciuta dalla ricorrente; d) della deliberazione del Direttore Generale n. 337 del 18.04.2014 richiamata nella nota gravata sub a) e mai trasmessa, comunicata, notificata e comunque ne altrimenti conosciuta dalla ricorrente; e) della notifica del saldo amministrativo con la nota n. 0195224 del 17/12/2020 con cui è stato comunicato il saldo amministrativo contabile del recupero dell'anno 2010; f) di ogni altro atto, ancorchè interno e non noto, comunque connesso e presupposto e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202301614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti ASL relativi al recupero del saldo amministrativo contabile e alla regressione tariffaria unica per l'anno 2010, inclusi gli atti di avvio e chiusura del procedimento e le deliberazioni presupposte

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura privata accreditata ha impugnato gli atti con cui l'ASL ha avviato e concluso il procedimento diretto al recupero del saldo amministrativo contabile relativo alle prestazioni rese nell'anno 2010 in regime di accreditamento. Ha dedotto il difetto di motivazione, sostenendo che non fossero comprensibili le ragioni della pretesa creditoria, e la lesione del legittimo affidamento, poiché la richiesta di pagamento era intervenuta oltre dieci anni dopo l'esercizio finanziario di riferimento. L'ASL ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un rapporto di dare-avere relativo alla debenza dei corrispettivi e alla regressione tariffaria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come munito di giurisdizione il giudice ordinario. La controversia non riguardava gli atti regionali di programmazione sanitaria, la fissazione dei tetti di spesa, la capacità operativa massima o la ripartizione delle risorse tra attività assistenziali, né quindi l'esercizio di poteri autoritativi di programmazione. Le censure investivano invece esclusivamente le modalità e i tempi della regressione tariffaria e la concreta debenza delle somme richieste dall'ASL, cioè un rapporto patrimoniale interno tra amministrazione concedente e struttura accreditata, riconducibile allo schema obbligo-pretesa. La circostanza che gli atti fossero stati adottati all'esito di un procedimento amministrativo non modificava la natura di diritto soggettivo della posizione azionata. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., per l'eventuale riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    controversie in materia di pubblici servizi

    La giurisdizione amministrativa esclusiva non comprende le controversie aventi contenuto meramente patrimoniale, relative al rapporto interno tra amministrazione concedente e concessionario o soggetto accreditato, quando la lite si risolve nella contrapposizione obbligo-pretesa senza coinvolgere l'esercizio di poteri autoritativi per la tutela di interessi generali.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda

    In caso di declinatoria della giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente il rinvio alla motivazione di precedenti conformi, utilizzato dal TAR per richiamare precedenti della Sezione sulla medesima fattispecie.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla regressione tariffaria delle strutture private accreditate appartengono alla giurisdizione ordinaria quando riguardano esclusivamente la concreta debenza dei corrispettivi, il recupero di somme o le modalità e i tempi della regolazione economica, senza contestare l'esercizio del potere regionale di programmazione sanitaria.
  • La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi non si estende alle liti meramente patrimoniali tra amministrazione concedente e soggetto accreditato, nelle quali la posizione delle parti è riconducibile allo schema obbligo-pretesa e non viene in rilievo un potere autoritativo discrezionale.
  • La contestazione di atti dell'ASL non determina di per sé la giurisdizione amministrativa: occorre verificare se le censure investano effettivamente atti di programmazione sanitaria, tetti di spesa, capacità operativa o ripartizione delle risorse, oppure soltanto la quantificazione e il recupero dei corrispettivi dovuti.
  • L'adozione degli atti economici all'esito di un procedimento amministrativo non trasforma una controversia patrimoniale in una controversia sull'esercizio del potere amministrativo, né incide sulla natura di diritto soggettivo della posizione fatta valere.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti al giudice indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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