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Ordinanza

Ordinanza n. 5139/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202602111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta emessa dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Ancona

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il riesame della pratica ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e, in subordine, il rilascio di un permesso per attesa occupazione. La Prefettura di Ancona e il Ministero dell'Interno si sono costituiti eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Marche, ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a., nonché la tardività del ricorso. Il TAR ha esaminato e accolto l'eccezione di incompetenza territoriale, senza pronunciarsi sulla domanda cautelare né sull'eccezione di tardività.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a., ritenendo competente il TAR Marche perché il provvedimento impugnato è stato emesso dalla Prefettura di Ancona, autorità avente sede nella circoscrizione di quel Tribunale. Ha indicato il TAR Marche quale giudice innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini e nelle forme previste dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Non essendovi stata pronuncia sulla domanda cautelare, ha compensato le spese della fase.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede

    La competenza territoriale inderogabile spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    In caso di dichiarazione di incompetenza territoriale, deve essere indicato il giudice competente presso il quale il ricorso può essere riassunto nel termine di legge.

Massime di principio

  • Per le controversie relative a provvedimenti amministrativi, la competenza territoriale inderogabile spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede l'autorità emanante, ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a.
  • Quando il TAR adito dichiara la propria incompetenza territoriale, deve indicare il TAR competente e il giudizio può essere riassunto davanti a quest'ultimo nei termini e nelle forme previste dall'art. 15, comma 4, c.p.a.
  • La dichiarazione di incompetenza territoriale impedisce al giudice adito di esaminare la domanda cautelare e le questioni di merito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoCompetenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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