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Sentenza

Sentenza n. 697/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 145/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.07.2024.

Giustizia amministrativa202501828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 145/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 145/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, pubblicata il 2 luglio 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 12 febbraio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata la perdurante inottemperanza dell'Amministrazione al giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza, ha nominato commissario ad acta, su istanza della ricorrente, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, affinché provveda entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di persistente inerzia, una misura sostitutiva mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia definitivamente formato, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione e l'Amministrazione permanga inadempiente rispetto alle statuizioni giudiziali.
  • In presenza di perdurante inottemperanza, il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare, su istanza della parte, in caso di ulteriore inerzia.
  • L'esecuzione del giudicato deve avvenire detraendo gli importi eventualmente già corrisposti dall'Amministrazione.
  • La nomina del commissario ad acta può individuare il dirigente dell'ufficio competente o un funzionario da questi delegato, prevedendo anche la facoltà di subdelega dell'incarico a un dirigente o funzionario esperto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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