Sentenza del 10/05/2017 n. 1163 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Estinzione del processo per cessata materia del contendere - Condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice dichiarava cessata la materia del contendere, ma condannava comunque l'Ufficio al rimborso delle spese di giudizio. La condanna era pronunciata secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché il contribuente era stato costretto a proporre il ricorso e a sostenere le relative spese prima che l'Amministrazione riconoscesse l'errore e annullasse l'atto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità e la correttezza dell'atto fiscale. Nel corso del giudizio l'Ufficio, riconoscendo l'errore commesso in applicazione del dovere di lealtà e probità processuale, annullava autonomamente l'atto. Tale annullamento determinava la cessazione della materia del contendere, ma restava da decidere la ripartizione delle spese processuali.
Norme richiamate
Art. 88 del codice di procedura civile
Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.
L'Ufficio ha riconosciuto l'erroneità dell'atto e lo ha annullato, conformandosi al dovere di lealtà e probità processuale. Tuttavia, tale comportamento non ha escluso la condanna alle spese, poiché il contribuente era già stato costretto ad affrontare il giudizio.
Principio della soccombenza virtuale
Quando il processo si estingue o la materia del contendere cessa, il giudice può valutare quale parte sarebbe risultata soccombente se il giudizio fosse proseguito. La parte che ha determinato la necessità del ricorso può quindi essere condannata alle spese anche in assenza di una decisione sul merito.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato durante il giudizio può determinare la cessazione della materia del contendere, ma non comporta automaticamente la compensazione delle spese.
- Per stabilire chi debba sostenere le spese, il giudice può valutare la soccombenza virtuale, considerando quale parte avrebbe presumibilmente perso se il processo fosse arrivato a una decisione di merito.
- Se il contribuente è stato costretto a ricorrere a causa di un atto illegittimo o erroneo poi annullato dall'Amministrazione, quest'ultima può essere condannata al rimborso delle spese processuali.
- La condanna alle spese può essere pronunciata anche d'ufficio e anche quando non vi sia una decisione definitiva sul merito della controversia.
- Il comportamento collaborativo dell'Amministrazione, consistente nel riconoscimento dell'errore e nell'annullamento dell'atto, può evitare la prosecuzione del giudizio, ma non elimina necessariamente le conseguenze economiche già provocate dal ricorso.
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