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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38735/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imprenditore)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una ditta individuale, pronunciata su istanza di una società creditrice. La titolare della ditta ha proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, deducendo tra l'altro la nullità o inesistenza del ricorso per fallimento perché la procura alle liti della creditrice istante sarebbe stata materialmente falsa, essendo stata realizzata mediante fotomontaggio di una procura utilizzata in un diverso procedimento. La corte d'appello ha respinto il reclamo, ritenendo che ogni questione sulla procura fosse superata dalla sanatoria ex art. 182 c.p.c., intervenuta con il rilascio di una nuova procura per il giudizio di reclamo e con la ratifica dell'operato del difensore anche per la fase prefallimentare. Contro tale decisione la fallita ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; il primo denuncia violazione degli artt. 182 e 221 c.p.c. e sostiene che la falsità della procura integri una mancanza assoluta di procura, non sanabile ex art. 182 c.p.c., con conseguente invalidità dell'instaurazione del procedimento e necessità di esaminare la querela di falso. Gli altri motivi, rimasti assorbiti, riguardavano la data di cessazione dell'attività d'impresa e la ricorrenza dei presupposti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l. fall., oltre alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la decisione d'appello che aveva applicato la sanatoria ex art. 182 c.p.c. a una dedotta falsità materiale della procura alle liti, fattispecie che non coincide con un mero difetto di rappresentanza sanabile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, perché riesamini la rilevanza della querela di falso proposta dalla reclamente, attenendosi ai principi enunciati. Sono stati assorbiti gli altri motivi di ricorso. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 182 c.p.c.

    La sanatoria per difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione non è utilizzabile per assimilare automaticamente alla nullità sanabile una dedotta falsità materiale della procura, quando questa incida sulla stessa instaurazione del rapporto processuale.

  • art. 221 c.p.c.

    La querela di falso proposta contro la procura asseritamente contraffatta non può essere elusa dal giudice di merito mediante il solo richiamo alla sanatoria ex art. 182 c.p.c.; va riesaminata la sua rilevanza.

  • art. 125, secondo comma, c.p.c.

    La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

    La disciplina della procura nel processo mantiene limiti propri alla retroattività e alla ratifica, che non consentono di estendere indiscriminatamente la sanatoria processuale oltre i casi previsti dalla norma.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda la prova dei fatti storici disponibili alle parti e non può essere invocato per un presupposto processuale indispensabile alla valida costituzione del processo.

  • art. 1, secondo comma, l. fall.

    Gli ulteriori motivi relativi alla non fallibilità per difetto dei presupposti oggettivi sono rimasti assorbiti e non sono stati esaminati nel merito.

Massime di principio

  • La sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c. per difetti di rappresentanza, assistenza o autorizzazione non può essere applicata in modo automatico quando sia dedotta la falsità materiale della procura alle liti, poiché tale vizio incide sulla stessa riferibilità dell'atto al soggetto rappresentato e sulla valida instaurazione del rapporto processuale.
  • La distinzione tra nullità e inesistenza della procura non è decisiva se il vizio allegato riguarda la contraffazione materiale dell'atto: in tal caso il giudice deve verificare se vi sia un elemento processuale originario idoneo a fondare il potere di stare in giudizio.
  • Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non opera rispetto ai presupposti processuali indispensabili, ma solo in relazione ai fatti storici rilevanti ai fini del merito e nella disponibilità delle parti.
  • Quando la validità della procura è specificamente contestata per falsità, la questione della querela di falso non può essere neutralizzata dal semplice rilascio di una successiva procura per altra fase del giudizio se viene in rilievo la validità originaria dell'introduzione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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