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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22890/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di dichiarare l'inefficacia della sentenza di appello n. 4392/2021 per mancata notifica all'imputato dell'estratto contumaciale. In primo grado l'imputato era stato dichiarato contumace (sentenza 2/7/2014, antecedente alla disciplina modificata del 2014). In appello la comunicazione della sentenza era stata effettuata al difensore ai sensi dell'art. 23-bis l. 176/2020 (regole emergenza Covid) e non era stato notificato all'imputato l'estratto contumaciale. In seguito il Procuratore emetteva ordine di carcerazione ed eseguiva la pena. Il ricorrente ha chiesto che la sentenza fosse dichiarata inefficace e che si procedesse alla notifica dell'estratto per poter proporre ricorso per cassazione; il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza ritenendo che la notifica al difensore fosse sufficiente e che la nuova disciplina sull'art. 613 cod. proc. pen. avesse reso irrilevante la notifica all'imputato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che la mancata applicazione della disciplina sulla contumacia (ancora applicabile al caso per essere intervenuta la dichiarazione di contumacia prima delle modifiche) impedisce alla sentenza di diventare esecutiva: i termini per impugnare decorrono dalla notifica dell'estratto contumaciale, che qui non è mai avvenuta. Ha precisato che la notifica al difensore ai sensi dell'art. 23-bis l. 176/2020 non è equivalente alla notifica dell'estratto contumaciale e che l'art. 613 cod. proc. pen. incide solo sulle modalità tecniche di proposizione del ricorso per cassazione, non sulla titolarità sostanziale del diritto di impugnazione. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata (ex art. 620 lett. l c.p.p.), sospeso l'esecuzione della sentenza di condanna n. 4392/2021 della Corte d'Appello di Napoli e disposto l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altro titolo o causa; ha inoltre mandato alla Corte d'Appello di Napoli di procedere alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza e ha comunicato il provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Norme richiamate

  • art. 548 cod. proc. pen.

    Riferito alla notifica dell'avviso: la disciplina delle notifiche processuali rileva per la corretta e completa informazione dell'imputato; la mancata notifica richiesta per la contumacia è determinante per l'esecutività della sentenza.

  • legge 67 del 2014

    Era richiamata in relazione alla disciplina transitoria sulla contumacia: poiché la dichiarazione di contumacia è avvenuta prima dell'entrata in vigore delle modifiche, si applica la previgente disciplina della contumacia.

  • art. 23-bis l. 176 del 2020

    Norma emergenziale che ha consentito la comunicazione della sentenza al difensore tramite modalità derogatorie durante il periodo Covid; la Corte ha ritenuto che tale comunicazione non sostituisca la notifica dell'estratto contumaciale all'imputato nei casi di contumacia previgente.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    La modifica riferita incide sulle modalità tecniche di proposizione del ricorso per cassazione (richiesta di rappresentanza tecnica) ma non esclude la titolarità dell'imputato al diritto di impugnare; quindi la mancanza della notifica all'imputato può comunque ledere il diritto sostanziale all'impugnazione.

  • modifiche agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. (legge 23 giugno 2017, n. 103)

    Richiamate per spiegare che l'obbligo di difensore tecnico nelle impugnazioni in Cassazione riguarda la forma dell'impugnazione e non la titolarità sostanziale del diritto di impugnare.

  • art. 607 cod. proc. pen.

    Attribuisce all'imputato la titolarità sostanziale del diritto di impugnazione; la Corte lo utilizza per sostenere che le modifiche procedurali non cancellano il diritto dell'imputato di proporre impugnazione.

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla misura dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione: l'ordine è stato eseguito perché la pena complessiva superava la soglia prevista dalla norma.

  • art. 620 lett. l cod. proc. pen.

    Fornisce la base normativa per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata da parte della Corte.

  • Sez. U. n. 8914 del 21/12/2017 (giurisprudenza)

    Richiamata per chiarire che l'obbligo di firma del difensore nella Cassazione incide sulla modalità di esercizio dell'impugnazione ma non sulla titolarità del diritto sostanziale di impugnare.

Massime di principio

  • Se la dichiarazione di contumacia è intervenuta prima delle modifiche legislative del 2014, la notifica dell'estratto contumaciale all'imputato è l'adempimento essenziale dal quale decorrono i termini di impugnazione; la mancata notifica impedisce alla sentenza di diventare esecutiva.
  • La notifica della sentenza al difensore ai sensi di norme emergenziali (es. art. 23-bis l. 176/2020) non è automaticamente equiparabile alla notifica dell'estratto contumaciale all'imputato contumace e non supplisce all'adempimento necessario per rendere esecutiva la sentenza.
  • Le modifiche che impongono la rappresentanza tecnica per la proposizione del ricorso in Cassazione (art. 613 e correlati) incidono sulle modalità formali di esercizio del diritto di impugnazione ma non privano l'imputato della titolarità sostanziale del diritto stesso; pertanto la mancata notifica dell'estratto può comunque ledere l'effettivo esercizio del diritto.
  • Il giudice dell'esecuzione che constata la mancata osservanza della disciplina sulla contumacia deve sospendere l'esecuzione, annullare o dichiarare inefficace l'esecutività del titolo e disporre la notifica dell'estratto contumaciale alla parte, con restituzione degli atti al giudice di cognizione per l'adempimento.
  • Se una sentenza è stata resa irrevocabile senza il necessario adempimento di notifica dell'estratto contumaciale, l'irrevocabilità non produce gli effetti esecutivi e il rimedio appropriato è la dichiarazione di non esecutività e l'ordine di nuovo adempimento.

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