Cassazione Penale, Sentenza n. 9329/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive (DASPO) con obbligo di comparizione presso la P.G. per 5 anni. Il ricorrente deduceva: 1) omessa motivazione rispetto alla memoria difensiva del 14/06/2023; 2) violazione di legge e difetto di specificazione circa l'obbligo di presentazione anche per le partite amichevoli, che renderebbe impossibile l'adempimento; 3) difetto di motivazione circa la responsabilità del ricorrente negli scontri (si contestava che fosse emersa solo la sua presenza, senza specifica condotta violenta).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sull'omessa menzione esplicita della memoria difensiva la Corte ha ritenuto che il motivo fosse generico e che il provvedimento impugnato contenga una motivazione complessiva che dimostra l'esame e l'esclusione implicita della fondatezza delle deduzioni difensive. Quanto all'obbligo di presentazione per le partite amichevoli la Corte ha stabilito che esso è legittimo solo per gare amichevoli prevedibili e adeguatamente pubblicizzate; sono esclusi incontri improvvisati o a porte chiuse non programmati. Sulla responsabilità, la Corte ha ritenuto infondato il motivo: la P.G. aveva accertato la presenza del ricorrente sul luogo degli scontri e lo aveva denunciato per rissa, nonché individuato come "corrissante", circostanze ritenute idonee a giustificare il DASPO di 5 anni (anche in ragione della recidiva).
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
art. 6, L. 13/12/1989 n. 401
L'obbligo di comparire presso un ufficio o comando di polizia, previsto dall'art. 6 per le misure di prevenzione connesse alle manifestazioni sportive, può essere imposto anche in relazione a gare amichevoli purché queste siano individuabili con certezza dal destinatario per la loro preventiva programmazione e pubblicizzazione; sono esclusi incontri minori o non programmati
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011; Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014
Il dovere del giudice di motivare sulle memorie difensive è assolto anche quando, pur non citandole testualmente, dal complessivo tenore del provvedimento risulti l'esame e l'esclusione implicita della loro fondatezza; inoltre, la giurisprudenza precisa i limiti di applicabilità dell'obbligo di presentazione per gare amichevoli e conferma che la presenza accertata e la denuncia per rissa possono giustificare misure di prevenzione come il DASPO
Massime di principio
- L'omessa citazione esplicita di memorie difensive nella motivazione non comporta automaticamente l'annullamento se dal provvedimento risulta che le deduzioni sono state esaminate e implicitamente rigettate; l'attacco deve dimostrare un pregiudizio concreto al diritto di difesa
- L'obbligo di presentazione alla P.G. riferito alle gare amichevoli è legittimo solo quando tali incontri sono prevedibili e adeguatamente pubblicizzati; incontri non programmati o a porte chiuse non possono legittimamente fondare l'obbligo
- La semplice presenza del soggetto sul luogo degli scontri, se corroborata da denuncia per rissa e da identificazione come parte contrapposta ("corrissante"), può essere ritenuta sufficiente per il DASPO, senza che la decisione debba riportare una descrizione minuziosa di ogni singola condotta violenta
- Motivi di impugnazione formulati in modo generico e astratto sono destinati a essere respinti: il ricorso deve specificare in che modo e perché è stato leso il diritto di difesa
- La durata della misura tiene conto di circostanze aggravanti come la recidiva; la congruità della misura va valutata alla luce della gravità dei fatti e della condotta complessiva accertata
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