Cassazione Penale, Ordinanza n. 24464/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché il motivo sulla mancanza di querela era manifestamente infondato: dalla denuncia della persona offesa risultava una chiara richiesta di punizione nei confronti dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa mancanza della querela, sostenendosi che difettasse una necessaria condizione di procedibilità. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la persona offesa, nella denuncia presentata il 7 gennaio 2016, aveva esplicitamente manifestato la volontà di punire l'imputato, integrando così la richiesta di punizione richiesta per la procedibilità.
Norme richiamate
artt. 624-bis c.p.
Richiamato quale norma incriminatrice del reato per cui l'imputato era stato condannato in appello.
art. 625 n. 8-ter c.p.
Richiamato quale circostanza aggravante contestata unitamente al reato base.
art. 3 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- Ai fini della procedibilità nei reati per i quali è richiesta querela, la volontà della persona offesa di perseguire il responsabile può risultare anche da una denuncia nella quale sia espressamente formulata la richiesta di punizione dell'autore del fatto.
- Il motivo di ricorso che deduca la mancanza della querela è manifestamente infondato quando dagli atti emerga in modo inequivoco la volontà punitiva della persona offesa.
- Quando il ricorso per cassazione si fonda su una questione priva di fondamento alla luce degli atti richiamati, la Corte può dichiararlo inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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