Ordinanza n. 1920/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’a.a. 2025/2026, presso l’Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. “semestre filtro” (o “semestre aperto”), indetta giusti D.M. n. 418 del 1 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l’inclusione e l’accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025 2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM 46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi 2 UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorché non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorché non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorché non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 22.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse; nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 17.2.2026; U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia; e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale; nonché per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 22 gennaio 2026, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e chirurgia, graduatoria nazionale e atti della procedura del semestre filtro, comprese le prove d'esame, nonché diniego parziale di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la propria non ammissione al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, la graduatoria nazionale e i relativi scorrimenti, gli atti e verbali delle prove, le modalità di correzione e valutazione, i decreti ministeriali disciplinanti il semestre filtro, gli atti relativi alla determinazione dei posti disponibili e del fabbisogno professionale, nonché il silenzio diniego e il diniego parziale opposto all'istanza di accesso agli atti. Le doglianze riguardavano, tra l'altro, il meccanismo di formazione della graduatoria modificato dal d.m. n. 1115/2025, la violazione della par condicio per la presenza di diverse commissioni universitarie, l'asserita erroneità o ambiguità di quesiti e risposte, la mancata attribuzione o neutralizzazione di punteggi, la violazione dell'anonimato, la mancata assegnazione o redistribuzione di posti, l'illegittima determinazione del contingente e del fabbisogno, le disomogeneità delle attività formative e irregolarità nello svolgimento delle prove. È stata inoltre dedotta la lesione del diritto di accesso alla documentazione relativa agli esami e alle valutazioni. La ricorrente ha chiesto anche l'ammissione, eventualmente in sovrannumero, al secondo semestre e l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati nella graduatoria nazionale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza dei presupposti dell'art. 55 c.p.a., ritenendo, in sede di sommaria delibazione, non favorevole la prognosi sui motivi di ricorso. Ha considerato non manifestamente irragionevole il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025, che consente l'ingresso in graduatoria anche a chi non abbia conseguito tre sufficienze, graduando i candidati per fasce in base alle sufficienze ottenute e ai voti recuperati. Secondo il TAR, il sistema bilancia l'esigenza di coprire i posti con la tutela dell'affidamento nelle regole originarie, assicurando che i candidati con tre sufficienze senza voti recuperati precedano gli altri e che, nelle diverse coorti, la concorrenza avvenga tra candidati in condizioni comparabili. Non è stata ritenuta adeguatamente dimostrata la violazione della par condicio derivante dalle diverse commissioni; la contestazione è irrilevante per i quesiti a risposta multipla e priva di prova quanto alle risposte aperte. L'accesso alla documentazione d'esame deve essere esaminato secondo la disciplina dell'accesso documentale e non costituisce, di per sé, un vizio della procedura selettiva. Eventuali quesiti aperti con più risposte corrette potrebbero incidere sulla valutazione individuale e sul punteggio della candidata, ma non comportare l'annullamento dell'intera selezione né l'attribuzione di punteggio per risposte omesse; le censure sui quesiti a risposta multipla sono state ritenute carenti d'interesse perché la ricorrente non aveva indicato la risposta data né dimostrato che il diverso punteggio l'avrebbe collocata in posizione utile. La censura sull'anonimato non è apparsa assistita da fumus, poiché la procedura prevedeva la chiusura dei materiali alla presenza di studenti sorteggiati e la rilevazione informatica delle risposte da parte del Cineca prima della valutazione, senza evidenza di una concreta possibilità di alterazione dei risultati da parte delle commissioni. Sono state ritenute carenti d'interesse le doglianze sulla mancata assegnazione di tutti i posti, sulla redistribuzione dei posti riservati agli studenti residenti all'estero e sulla determinazione del contingente, poiché la ricorrente non era entrata in graduatoria. Le censure sulla determinazione del fabbisogno sono state ritenute inammissibili per mancata evocazione in giudizio del Ministero della Salute, con avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; quelle sulle modalità formative e sulle irregolarità delle prove sono state giudicate generiche e apodittiche. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero, con indicazione nominativa dei controinteressati e degli altri elementi prescritti. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare, pari a 500 euro oltre accessori, sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti; nella specie il TAR ha escluso una prognosi favorevole sui motivi e ha rigettato la sospensiva.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale avviso alla ricorrente in relazione alla possibile inammissibilità delle censure sulla determinazione del fabbisogno per mancata evocazione del Ministero della Salute.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Sono stati richiamati quale fondamento della notificazione per pubblici proclami e dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei numerosi candidati controinteressati.
D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Ha costituito la disciplina originaria del semestre filtro e delle condizioni di accesso, assunta dal giudice quale parametro di riferimento per valutare l'affidamento dei candidati.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria consentendo, a determinate condizioni, l'ingresso anche ai candidati privi di tre sufficienze e disciplinando il recupero dei voti rifiutati; il TAR ha ritenuto il meccanismo non manifestamente irragionevole e compatibile con affidamento e par condicio.
art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992
È richiamato quale base normativa della rilevazione del fabbisogno professionale di medici e odontoiatri, oggetto di specifiche censure ritenute inammissibili per mancata evocazione dell'amministrazione competente.
art. 3, commi 1 e 2, l. n. 264/1999
Sono richiamati in relazione alla determinazione del potenziale formativo, dei posti disponibili e alla compatibilità tra offerta formativa e fabbisogno professionale.
art. 22 ss. l. n. 241/1990
La questione relativa alla conoscibilità dei materiali d'esame e delle valutazioni deve essere trattata nell'ambito della disciplina dell'accesso documentale, senza trasformare l'eventuale mancato accesso in un vizio della procedura selettiva.
Massime di principio
- Una modifica successiva delle regole di una procedura selettiva può essere ritenuta non manifestamente irragionevole quando bilanci l'esigenza di coprire i posti disponibili con la tutela dell'affidamento dei candidati nelle regole originarie, garantendo che chi ha rispettato integralmente tali regole non sia sopravanzato da chi vi accede in deroga e graduando gli altri candidati secondo il grado di prossimità alle condizioni originarie.
- Nelle procedure selettive, la violazione della par condicio derivante dall'impiego di commissioni diverse non può essere affermata in modo generico: occorre dimostrare concrete prassi valutative difformi, soprattutto quando i quesiti a risposta multipla siano sottoposti a rilevazione informatica uniforme.
- L'eventuale erroneità o ambiguità di un quesito può giustificare, se provata, la rivalutazione della posizione del singolo candidato e la rettifica del relativo punteggio, ma non comporta automaticamente l'annullamento dell'intera procedura né l'attribuzione di punteggio per una risposta omessa.
- La contestazione di quesiti o punteggi è carente d'interesse quando il candidato non indica la risposta fornita e non dimostra che la diversa valutazione richiesta gli consentirebbe di raggiungere una posizione utile in graduatoria.
- La violazione delle regole sull'anonimato produce effetti invalidanti solo quando assuma carattere non irrilevante e sia idonea a compromettere concretamente l'imparzialità della procedura; la mera consegna e raccolta dei contrassegni da parte dei commissari non è sufficiente se il sistema prevede sigillatura dei plichi e rilevazione informatica anteriore alla correzione.
- Quando il ricorso incide sulla posizione di tutti i candidati collocati in una graduatoria nazionale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, purché siano indicati nominativamente i controinteressati e siano rispettati i termini e le modalità prescritti, a pena di improcedibilità.
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