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Sentenza

Sentenza n. 1134/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, resa dal Tribunale ordinario di Palermo in data 18 ottobre 2022, così come corretta con provvedimento -OMISSIS- del 2024

Giustizia amministrativa202501799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, relativa al pagamento di spese di lite e spese di consulenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva condannato il Ministero della Salute al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 1.420,00 per onorario oltre spese generali, IVA e CPA, nonché posto definitivamente a carico del Ministero le spese di consulenza già liquidate. La sentenza civile era stata successivamente corretta, sostituendo nel dispositivo la locuzione erronea "alla ricorrente" con "al ricorrente" ed eliminando il riferimento alla distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione nonostante il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza civile e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero della Salute di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore del Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, disponendo che intervenga entro ulteriori sessanta giorni su istanza di parte. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell’ottemperanza e di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo, nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta e adottando le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso costituisce, insieme al passaggio in giudicato e alla notificazione del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella relativa al compenso del commissario ad acta; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza di ottemperanza.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la determinazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la determinazione delle ulteriori spese sostenute dal commissario ad acta nell’adempimento dell’incarico.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue spontaneamente un titolo giudiziale passato in giudicato, dopo la notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il creditore può ottenere l’ottemperanza mediante ordine di pagamento integrale e puntuale delle somme dovute.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e all’istanza della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti relativi all’incarico esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la specifica modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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