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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-2/23

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 17 aprile 2024. — Romagnoli Fratelli SpA contro Ufficio comunitario delle varietà vegetali. — Ritrovati vegetali – Concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di patate Melrose – Mancato pagamento entro i termini della tassa annuale – Annullamento della privativa – Richiesta di restitutio in integrum – Condizioni di notifica delle decisioni e delle comunicazioni dell’UCVV. — Causa T-2/23

Giurisprudenza europea62023TJ0002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Romagnoli Fratelli SpA contro la decisione dell’UCVV che aveva negato la restitutio in integrum dopo l’annullamento della privativa sulla varietà di patate Melrose per mancato pagamento della tassa annuale. La Corte conferma che MyPVR costituisce un mezzo valido di notifica elettronica per gli utenti che abbiano optato per tale modalità. Rileva inoltre che la ricorrente non ha provato le condizioni rigorose richieste per ottenere la rimessione in termini.

Annullamento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per mancato pagamento della tassa annuale e validità della notifica tramite lo spazio elettronico MyPVR dell’UCVV; rigetto della richiesta di restitutio in integrum.

La questione giuridica

Se la decisione dell’UCVV che respinge la restitutio in integrum sia impugnabile dinanzi al Tribunale; se la ricorrente abbia dimostrato le condizioni dell’articolo 80 del regolamento n. 2100/94 (circostanze imprevedibili e adozione di tutte le precauzioni richieste); e se la notifica del sollecito di pagamento effettuata tramite MyPVR sia valida alla luce degli articoli 79, 80, 83 del regolamento n. 2100/94 e degli articoli 64, 64 bis e 65 del regolamento n. 874/2009.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che la decisione dell’UCVV che respinge una domanda di restitutio in integrum è impugnabile ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94; tuttavia, nel merito, la restitutio in integrum è soggetta a condizioni cumulative da interpretare restrittivamente e la ricorrente non ha dimostrato né circostanze imprevedibili specifiche né di aver preso tutte le precauzioni richieste. Inoltre, la notifica tramite MyPVR è valida quando l’utente ha scelto la comunicazione elettronica e accettato le relative condizioni, sicché il sollecito del 10 gennaio 2022 si considera regolarmente notificato.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 19 TUE
  • Regolamento (CE) n. 2100/94
  • Regolamento (CE) n. 874/2009
  • Articolo 79 del regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 80 del regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 81 del regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 83 del regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 64 del regolamento (CE) n. 874/2009
  • Articolo 64 bis del regolamento (CE) n. 874/2009
  • Articolo 65 del regolamento (CE) n. 874/2009
  • Articolo 106 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale

Annullamento della privativa per la varietà di patate Melrose e rigetto della restitutio in integrum

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Romagnoli Fratelli SpA contro la decisione dell’UCVV del 7 novembre 2022, con cui è stata respinta la richiesta di restitutio in integrum presentata dopo l’annullamento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa alla varietà di patate "Melrose". La controversia ruota attorno al mancato pagamento della tassa annuale e alla validità delle notifiche inviate dall’UCVV tramite lo spazio elettronico MyPVR.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

La ricorrente aveva presentato nel 2009 domanda di privativa comunitaria per il ritrovato vegetale, concessa nel 2012. Nel 2021 l’UCVV aveva emesso una nota di addebito per il pagamento della tassa annuale, caricandola nello spazio personale MyPVR, seguita il 10 gennaio 2022 da un sollecito formale ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94. Poiché il pagamento non era intervenuto, il 21 marzo 2022 l’UCVV aveva annullato la privativa; la ricorrente aveva quindi chiesto la restitutio in integrum il 6 maggio 2022, pagando contestualmente la tassa arretrata. L’UCVV ha respinto tale domanda ritenendo non soddisfatte le condizioni dell’articolo 80 del regolamento n. 2100/94.

Eccezione di irricevibilità e accesso alla tutela giurisdizionale

L’UCVV sosteneva che il ricorso fosse irricevibile perché il regolamento n. 2100/94 e il regolamento n. 874/2009 non prevedrebbero un rimedio giurisdizionale contro le decisioni rese su domanda di restitutio in integrum. Il Tribunale respinge l’eccezione: ricorda che, in base agli articoli 2 e 19 TUE, l’Unione si fonda sullo Stato di diritto e sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, e che l’articolo 263, quarto comma, TFUE costituisce il rimedio generale di annullamento contro gli atti vincolanti degli organi e organismi dell’Unione. Richiama inoltre l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, che impone di prendere in considerazione i principi generalmente ammessi negli Stati membri in assenza di specifiche norme procedurali. Ne deriva che esiste comunque un rimedio giurisdizionale contro la decisione dell’UCVV.

Primo motivo: condizioni della restitutio in integrum ai sensi dell’articolo 80 del regolamento n. 2100/94

Il Tribunale ricorda che la restitutio in integrum è subordinata a condizioni cumulative: il richiedente deve aver preso tutte le precauzioni richieste dalle circostanze e l’impedimento deve aver causato direttamente la perdita di un diritto o di un rimedio giuridico. Poiché si tratta di un istituto eccezionale, le sue condizioni vanno interpretate restrittivamente.

La ricorrente invocava la pandemia di COVID-19, l’assenza della propria unica dipendente incaricata dei contatti con l’UCVV e un cyberattacco. Il Tribunale respinge il riferimento al cyberattacco perché tale circostanza non era stata dedotta nel procedimento amministrativo. Quanto al COVID-19, il certificato prodotto attestava assenze complessive del personale, ma non dimostrava in modo specifico l’assenza dell’impiegata rilevante né l’impossibilità concreta di gestire la corrispondenza con l’UCVV.

Il Tribunale osserva inoltre che la ricorrente non ha provato di aver adottato misure alternative, come il trasferimento temporaneo delle credenziali MyPVR a un altro membro del personale, né di aver reagito all’ulteriore e-mail dell’UCVV del 16 febbraio 2022, con cui l’Ufficio si dichiarava disponibile a fornire assistenza per l’accesso a MyPVR. Di conseguenza, la ricorrente non ha dimostrato di aver preso tutte le precauzioni richieste dalle circostanze. Il primo motivo è quindi respinto.

Secondo motivo: validità della notifica tramite MyPVR

La ricorrente sosteneva di non aver ricevuto il sollecito del 10 gennaio 2022 e contestava la validità di MyPVR come mezzo ufficiale di notifica. Il Tribunale chiarisce che l’articolo 79 del regolamento n. 2100/94 impone all’UCVV di notificare d’ufficio le decisioni e le comunicazioni che implicano un termine; l’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009 consente la notifica elettronica secondo modalità fissate dal presidente dell’UCVV.

Richiamando la decisione del presidente dell’UCVV del 20 dicembre 2016 e le condizioni generali di MyPVR, il Tribunale afferma che, quando l’utente ha attivato l’opzione per la comunicazione elettronica, l’UCVV può validamente trasmettere tramite MyPVR tutte le notifiche ufficiali disponibili in formato elettronico. Poiché la ricorrente aveva scelto tale modalità e aveva accettato la versione 3.0 delle condizioni generali, non può contestare la legittimità di MyPVR come canale di notifica.

Quanto alla ricevibilità e alla prova della notifica, il Tribunale precisa che l’articolo 65 del regolamento n. 874/2009, relativo alla notifica per posta, non si applica; rileva invece l’articolo 64 bis, che disciplina la notifica elettronica. In base alle regole di MyPVR, il documento si considera notificato il settimo giorno successivo all’invio dell’e-mail automatica di avviso del caricamento nello spazio personale: nel caso di specie, il sollecito del 10 gennaio 2022 si considera notificato il 18 gennaio 2022. La mancata segnalazione da parte della ricorrente di problemi di accesso rafforza tale conclusione.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge sia l’eccezione di irricevibilità sia tutti i motivi di merito e, di conseguenza, il ricorso nel suo complesso. La ricorrente, rimasta soccombente, è condannata alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principi pratici ricavabili

La pronuncia conferma che:

  • la restitutio in integrum nel sistema della privativa comunitaria per ritrovati vegetali è uno strumento eccezionale e soggetto a prova rigorosa;
  • l’utente che abbia optato per la comunicazione elettronica tramite MyPVR è tenuto a monitorare attivamente lo spazio personale e a segnalare tempestivamente eventuali difficoltà di accesso;
  • la mancanza di una disciplina procedurale espressa non consente di escludere il controllo giurisdizionale degli atti vincolanti dell’UCVV davanti al Tribunale.

Come è indicizzato

Materieprivativa comunitaria per ritrovati vegetaliprova e procedura amministrativarestitutio in integrumnotificazioni elettronichecontenzioso davanti al tribunale ue

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