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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2252

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2252 della Commissione, del 1° dicembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oliva di Gaeta (DOP)]

Normativa europea32016R2252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Oliva di Gaeta" come DOP, a seguito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione evidenzia che la domanda presentata dall’Italia è stata pubblicata e che non è pervenuta alcuna opposizione nei termini. L’atto produce effetti diretti in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Registrazione della denominazione "Oliva di Gaeta" come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica/prodotto agricolo-alimentare "Oliva di Gaeta" proveniente dall’Italia, ai fini della sua iscrizione nel registro europeo delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda il prodotto classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L’effetto è generale nell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; non sono previste esclusioni specifiche nel testo.

Registrazione della denominazione "Oliva di Gaeta" come DOP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2252 della Commissione conclude la procedura di registrazione della denominazione "Oliva di Gaeta" nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà atto del fatto che, dopo la pubblicazione della domanda italiana, non sono state presentate opposizioni.

Base giuridica e iter procedurale

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si richiama la pubblicazione della domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento e si evidenzia che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51. Questo esito procedurale consente la registrazione della denominazione.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Oliva di Gaeta" come DOP. La denominazione è qualificata come riferita a un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità applicative del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Effetti giuridici e decorrenza

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP "Oliva di Gaeta"

L’articolo 1 registra la denominazione "Oliva di Gaeta" come denominazione di origine protetta (DOP). La stessa denominazione identifica un prodotto appartenente alla classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si precisa che la domanda italiana di registrazione è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, rendendo possibile la registrazione.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentariindicazioni geografichedenominazioni di origine protette

Testo integrale

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