Sentenza del 09/06/2016 n. 40 - Comm. Trib. Prov. Verbania
vviso iscrizione ipotecaria - Omessa notifica degli atti presupposi- legittimità- non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto che le iscrizioni a ruolo e i crediti tributari potevano essere legittimi, ma ha stabilito che tali atti non erano opponibili al ricorrente, poiché non gli erano stati notificati e non aveva partecipato ai giudizi relativi alla loro impugnazione o conferma. Il preavviso di iscrizione ipotecaria, fondato su atti non portati validamente a conoscenza dell’ex socio, non poteva quindi produrre effetti nei suoi confronti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il preavviso di iscrizione ipotecaria deducendo di non aver ricevuto la notifica degli atti presupposti, comprese le cartelle esattoriali poste a fondamento della misura cautelare. Ha inoltre evidenziato di essere rimasto estraneo ai precedenti giudizi nei quali era stata confermata la legittimità dei crediti erariali, con conseguente mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
Massime di principio
- Una misura cautelare o esecutiva della riscossione non può essere validamente opposta a un soggetto se gli atti presupposti non gli sono stati notificati in modo regolare.
- La legittimità astratta del credito tributario o delle iscrizioni a ruolo non è sufficiente: gli atti devono essere opponibili proprio al soggetto destinatario della misura.
- Il soggetto che non è stato parte dei precedenti giudizi relativi al credito non può subirne automaticamente gli effetti senza che gli sia garantito il contraddittorio.
- In caso di preavviso di ipoteca, è essenziale verificare la regolare notifica di tutte le cartelle e degli altri atti presupposti; l’omissione può comportare l’inopponibilità della misura, anche se il credito risulta in sé legittimo.
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