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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22057/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna il riconoscimento della recidiva reiterata contestata in sede di merito per difetto di adeguata e specifica motivazione. Si censura l'uso di una motivazione stereotipata che si limita a richiamare precedenti penali come indice di "progressione criminosa" senza valutare concretamente la riprovevolezza e la pericolosità attuale. Si contesta l'impiego di condanne annotate con decreti penali che, per alcuni, sono estinte per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 460 c.5 c.p.p.; si osserva che alcune condanne definitive sono successive rispetto al fatto oggetto di giudizio e pertanto non rilevanti per la contestazione della recidiva; si rileva l'omessa valutazione dell'affidamento in prova ai servizi sociali concluso positivamente nel 2024 e, in generale, la mancata ponderazione degli elementi (natura dei reati, distanza temporale, omogeneità, occasionalità, percorso di vita) richiesti per accertare la reiterazione della capacità a delinquere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo della recidiva. Ha ritenuto viziata la valutazione della Corte d'appello perché non ha valutato correttamente l'estinzione degli effetti penali di tre decreti penali ai sensi dell'art. 460 c.5 c.p.p., non ha considerato l'effetto positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali concluso nel 2024 e non ha dato adeguata motivazione concreta sulla sussistenza della recidiva. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di recidiva e il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sulla sussistenza della recidiva, con applicazione dei principi di diritto indicati; le restanti statuizioni non sono state oggetto di annullamento nella parte riportata.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    Indica il delitto contestato all'imputato; la Corte non ha modificato l'imputazione ma si è concentrata sull'aggravante della recidiva ai fini della pena.

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina la recidiva come circostanza aggravante; la Corte precisa che il riconoscimento della recidiva richiede un giudizio concreto sulla rinnovata attitudine a delinquere e non è automatico anche quando la legge prevede l'aumento di pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena; citata nel motivo di ricorso relativo al calcolo della pena con l'aggravante della recidiva, richiamando la necessità di motivazione sul contemperamento degli elementi valutativi.

  • art. 460, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede l'estinzione degli effetti penali se entro cinque anni dalla condanna non si commette delitto della stessa indole; la Corte di Cassazione afferma che, quando ciò si verifica per decreti penali, tali condanne non possono essere considerate ai fini della recidiva.

  • art. 159 cod. pen.

    Riferito alla sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103; la Corte precisa che la disciplina citata si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge, senza effetti abrogativi retroattivi indicati.

  • Sez. U. n. 32318 del 30/03/2023 (giurisprudenza consolidata)

    Principio: anche quando la legge sembra tassativa sull'aumento di pena per la recidiva reiterata, l'applicazione della recidiva resta valutazione discrezionale del giudice e richiede motivazione concreta; bisogna valutare l'intero percorso criminale e la significatività dell'ultimo delitto.

  • Sez. U. n. 5859 del 27/10/2011

    Principio: l'esito positivo di una misura alternativa (affidamento in prova ai servizi sociali) estingue gli effetti penali delle relative condanne ai fini della recidiva e pertanto deve essere valutato dal giudice.

  • Sez. 5 n. 16431 del 21/03/2025

    Ha affermato che l'estinzione degli effetti penali per decorso dei termini ai sensi dell'art. 460 c.5 c.p.p. riguarda anche l'incidenza ai fini della recidiva; richiamata per sostenere che decreti penali estinti non contribuiscono alla recidiva.

Massime di principio

  • La recidiva non opera automaticamente: il giudice deve effettuare una valutazione concreta e motivata della rinnovata attitudine a delinquere dell'imputato, considerando natura, qualità, quantità e temporalità dei reati nell'insieme del percorso criminale.
  • I decreti penali le cui conseguenze penali si sono estinte per decorso del termine quinquennale ai sensi dell'art. 460 c.5 c.p.p. non possono essere utilizzati ai fini del riconoscimento della recidiva.
  • L'esito positivo di una misura alternativa (p.es. affidamento in prova ai servizi sociali) determina l'estinzione degli effetti penali delle condanne rilevanti e deve essere preso in considerazione quando si valuta la capacità di resistenza dell'imputato all'effetto dissuasivo delle condanne.
  • Non rilevano per la contestazione della recidiva le condanne divenute definitive successivamente al fatto per cui si procede; il giudice deve basare la valutazione sui precedenti pertinenti al momento del reato.
  • La motivazione del riconoscimento (o esclusione) della recidiva deve indicare i criteri di valutazione seguiti (omogeneità dei reati, distanza temporale, gravità, occasionalità, percorso di vita) e spiegare come l'ultimo reato incida sulla risposta sanzionatoria.

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