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Sentenza

Sentenza n. 5386/2026 - Napoli, Sezione 6

per ottenere l’accertamento del diritto alla riliquidazione della indennità di buonuscita, con il calcolo del beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 (aumento di sei scatti ai fini del calcolo della liquidazione dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile) e consequenziale condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento delle differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria.

Giustizia amministrativa202500782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell’INPS di riconoscere e includere nel calcolo del trattamento di fine servizio i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ex militari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, già appartenenti all’Arma dei Carabinieri, erano stati collocati a riposo a domanda rispettivamente il 30 aprile 2019, il 4 gennaio 2021 e il 31 agosto 2018. Avendo tutti compiuto almeno 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile, hanno chiesto l’accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50% dell’ultimo stipendio, ai fini della base di calcolo del TFS, e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, con interessi e rivalutazione. L’INPS ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda di pensionamento entro sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti, la prescrizione quinquennale decorrente dalla cessazione dal servizio e l’incostituzionalità della disciplina. I ricorrenti hanno negato che fosse maturata la prescrizione.

La decisione

Il TAR accoglie la domanda principale e riconosce il diritto dei ricorrenti al beneficio, condannando l’INPS a riliquidare e pagare le somme dovute per il TFS includendo i sei scatti, oltre agli interessi legali. Rigetta l’eccezione di decadenza: il termine di sessanta giorni è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo e la sua inosservanza non comporta perdita del beneficio. Rigetta l’eccezione di prescrizione: il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione dell’effetto interruttivo del pagamento rateale; l’INPS non ha provato che per alcun ricorrente fossero trascorsi cinque anni alla data di notifica del ricorso. Ritiene manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità, in base alla giurisprudenza richiamata, poiché il beneficio ha specifica copertura legislativa e la sua estensione a determinate categorie del comparto sicurezza rientra nella discrezionalità legislativa senza irragionevoli disparità. Non riconosce la rivalutazione monetaria, il cui cumulo con gli interessi è escluso dall’art. 16, comma 6, l. 412/1991. Condanna l’INPS alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e restituzione del contributo unificato effettivamente versato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987

    il beneficio in questione spetti al personale collocato a riposo a domanda di tutte le forze di polizia – sia a ordinamento civile che a ordinamento militare – alle sole condizioni che l’interessato abbia raggiunto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile

    Il beneficio dei sei scatti spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda quando abbia raggiunto entrambi i requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

  • art. 6-bis, comma 3, d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987

    l’inosservanza di tale onere non determina la decadenza dal beneficio, dato che esso è soltanto funzionale a “a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo”

    La presentazione della domanda di pensionamento entro sessanta giorni dai requisiti non costituisce condizione per conservare il beneficio: il termine serve soltanto a regolare la decorrenza del collocamento a riposo.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Deve invece negarsi la rivalutazione monetaria essendo il cumulo con gli interessi vietato dall'articolo 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991, n. 412 (come da costante giurisprudenza in materia).

    Nel caso deciso, la rivalutazione monetaria non può cumularsi con gli interessi legali sulle somme dovute.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia, anche a ordinamento militare, collocato a riposo a domanda che abbia compiuto almeno 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
  • Il termine di sessanta giorni per presentare la domanda di pensionamento, previsto dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987, non determina decadenza dal beneficio se inosservato, poiché è funzionale soltanto a stabilire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  • Per il credito relativo al trattamento di fine servizio, il termine prescrizionale decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale è idoneo a interrompere la prescrizione. Spetta all’amministrazione che eccepisce la prescrizione dimostrare il decorso del termine.
  • Il riconoscimento degli interessi legali sulle somme dovute esclude, nel caso esaminato, il cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. 412/1991.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDecadenza e tardivitàTermini del procedimento

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