Cassazione Penale, Ordinanza n. 40138/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello deducendo, con due motivi ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., vizi di motivazione in relazione a due capi della decisione: da un lato, con riferimento alla truffa ex art. 640 c.p., lamentava mancanza o manifesta illogicità della motivazione; dall'altro, con riferimento alla falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri ex art. 494 c.p., lamentava analoghi vizi. La Corte di cassazione rileva che entrambi i motivi erano sostanzialmente reiterativi di doglianze già proposte in appello e respinte dalla Corte territoriale. Quanto al secondo motivo, osserva anche che esso mirava in realtà a ottenere una nuova e diversa lettura delle risultanze processuali e una diversa ricostruzione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. La sentenza impugnata aveva infatti esplicitato, con motivazione ritenuta immune da vizi logici, che l'imputato si era attribuito le generalità di una persona realmente esistente per conseguire un vantaggio, inducendo in errore il destinatario della dichiarazione e integrando così la fattispecie di cui all'art. 494 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo indeducibile perché meramente riproduttivo delle doglianze già disattese in appello; ha considerato il secondo motivo non consentito perché fondato su una diversa lettura del materiale probatorio e della ricostruzione storica dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
mancanza o manifesta illogicità della motivazione
il vizio di motivazione può essere dedotto in cassazione, ma non consente di riproporre pedissequamente censure già esaminate e disattese né di ottenere una nuova valutazione del fatto.
art. 640 c.p.
richiamato dal ricorrente come norma di riferimento del primo motivo, senza che la Corte entri nel merito della configurabilità del reato, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della doglianza.
art. 494 c.p.
la Corte ribadisce che è configurabile quando l'agente attribuisca a sé le generalità di una persona realmente esistente al fine di conseguire un vantaggio, inducendo in errore il destinatario della dichiarazione.
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo le stesse censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o in una diversa ricostruzione dei fatti.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, né confrontare la motivazione impugnata con modelli alternativi di ragionamento esterni al processo.
- Ai fini della falsa attestazione sulla propria identità ex art. 494 c.p., è sufficiente che l'agente si attribuisca le generalità di un soggetto realmente esistente per conseguire un vantaggio e ingenerare errore nel destinatario della dichiarazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40107/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40108/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40109/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40110/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40111/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40112/2025 del 15/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →