Sentenza del 12/06/2015 n. 5338 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Aliquota - Errata fatturazione - Detrazione IVA - Non compete - Rettifica fattura errata - Sussiste - Restituzione maggiore IVA - Compete - Nota di credito - Compete - Rivalsa verso erario - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il recupero di parte dell’IVA detratta, sostenendo che il diritto alla detrazione dovesse essere riconosciuto sulla base dell’importo dell’imposta esposto in fattura e pagato, anche se l’aliquota applicata fosse errata. Nel caso concreto, era stata applicata l’aliquota del 20% anziché quella corretta del 10% prevista per la cessione di energia elettrica e gas destinati a imprese estrattive, agricole e manifatturiere.
La decisione
La pretesa del contribuente non è stata accolta. È stato affermato che la mera indicazione dell’IVA in fattura e il suo pagamento non fanno sorgere automaticamente il diritto alla detrazione, quando l’imposta sia stata applicata in misura superiore a quella prevista dalla legge. Il cessionario deve chiedere al cedente la rettifica della fattura errata e la restituzione della maggiore IVA versata. Il cedente può recuperare l’imposta nei confronti dell’Erario mediante emissione di una nota di credito o richiesta di rimborso, nei limiti e secondo le modalità previste dalla disciplina IVA.
Norme richiamate
Disciplina IVA sulla detrazione dell’imposta
È escluso che il diritto alla detrazione dell’IVA sorga automaticamente come effetto della mera esposizione dell’imposta in fattura e del suo pagamento.
La detrazione presuppone che l’IVA sia stata applicata correttamente secondo la legge; l’imposta addebitata in eccesso rispetto all’aliquota dovuta non è detraibile per il solo fatto di essere indicata in fattura e pagata.
Disciplina IVA sulla rettifica delle fatture errate
Il cessionario ha il diritto-dovere, in caso di errata fatturazione, di richiedere la rettifica del documento fiscale.
Quando la fattura applica un’aliquota errata, il cessionario deve attivarsi per ottenere la correzione del documento, anziché detrarre integralmente l’imposta esposta.
Disciplina IVA sulla nota di variazione e sul rimborso
Il cedente potrà rivalersi nei confronti dell’erario attraverso l’emissione di una nota di credito o la richiesta di rimborso.
La maggiore IVA versata non deve rimanere definitivamente a carico del cedente: dopo la restituzione al cliente, può essere recuperata nei confronti dell’Erario mediante gli strumenti previsti dalla normativa.
Aliquota IVA per energia elettrica e gas destinati a imprese estrattive, agricole e manifatturiere
Aliquota del 10% prevista per la cessione di energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere.
Per le forniture rientranti nella fattispecie agevolata, l’aliquota corretta è quella ridotta del 10%; l’eventuale applicazione del 20% determina un’eccedenza d’imposta non detraibile.
Massime di principio
- L’IVA esposta in fattura non è automaticamente detraibile: occorre verificare che l’operazione e l’aliquota applicata siano conformi alla legge.
- Se il fornitore applica un’aliquota superiore a quella corretta, il cliente deve chiedere la rettifica della fattura e non può detrarre l’intera imposta indicata.
- Il pagamento dell’IVA al fornitore non sana l’errata applicazione dell’aliquota e non impedisce all’Amministrazione finanziaria di recuperare la detrazione indebita.
- La maggiore IVA eventualmente versata deve essere recuperata attraverso il rapporto tra cliente e fornitore e, successivamente, mediante nota di credito o richiesta di rimborso da parte del fornitore, secondo le regole applicabili.
- In caso di controllo fiscale, la detrazione è normalmente riconoscibile solo per l’importo corrispondente all’aliquota effettivamente dovuta, non per l’eccedenza erroneamente fatturata.
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