Cassazione Penale, Sentenza n. 18014/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 23/06/2022 che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha riqualificato la contestazione da articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 a comma 5 (detenzione ai fini di spaccio) e ha condannato l'imputato per il possesso di 97,6 grammi di hashish. L'imputato lamenta: 1) carenza e illogicità della motivazione circa la destinazione allo spaccio (sostiene che si trattasse di consumo personale), rilevando l'assenza di strumenti per il confezionamento e l'assenza nelle carte dei vocali whatsapp citati dagli operanti; 2) omissione del giudice di appello nel pronunciarsi sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile: ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito, valorizzando il 'narcotest' che conferma la natura dello stupefacente, le chat richiamate negli atti di polizia giudiziaria e il rinvenimento in casa di appunti manoscritti con nomi e numeri di telefono (elementi convergenti a favore della destinazione allo spaccio). Sul punto è stata richiamata la regola della 'doppia conforme' e il divieto per la Cassazione di rinnovare la valutazione del merito. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato che la Corte d'appello ha omesso di motivare in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e ha annullato la sentenza limitatamente a tale omissione, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio su quel punto. La pronuncia ha dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. e ha redatto la motivazione in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68/2016.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, articolo 73
La fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti è stata riqualificata dal comma 1 (detenzione per uso personale) al comma 5 (detenzione ai fini di spaccio); la Corte ha ritenuto sufficienti gli elementi probatori per la qualificazione come attività di spaccio
Codice penale, articolo 62-bis
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sull'applicabilità di tale circostanza e la Cassazione ha annullato limitatamente a questa omissione per rinvio a nuovo giudizio
Codice di procedura penale, articolo 624
Richiamato nella sentenza per dichiarare irrevocabile l'accertamento di responsabilità (forma procedurale di definitività dell'accertamento)
Decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione
Autorizza la redazione in forma semplificata della motivazione; la Corte ha adottato questa modalità
Massime di principio
- La 'doppia conforme' (quando appello e primo grado seguono una linea argomentativa concorde) limita l'obbligo del giudice di appello di riesaminare in dettaglio tutte le deduzioni già affrontate e restringe la possibilità per la Cassazione di riaprire la valutazione di merito.
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione delle prove: se la motivazione del merito è logica e coerente la censura sulla valutazione probatoria può risultare inammissibile.
- Elementi come narcotest positivo, conversazioni richiamate negli atti di polizia giudiziaria e ritrovamenti in casa (appunti con nomi e numeri) possono essere congiuntamente ritenuti idonei a dimostrare la destinazione allo spaccio anche in assenza di strumenti per il confezionamento o di registrazioni audio/video.
- L'omessa o insufficiente pronuncia sulle circostanze attenuanti generiche comporta l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio per nuovo esame specifico da parte del giudice di merito.
- In sede di cassazione è necessario proporre motivi specifici e ben delineati: censure generiche o che non si confrontano con tutti gli elementi decisivi possono essere dichiarate inammissibili per difetto di specificità.
- Per chi difende è importante richiedere esplicitamente la valutazione delle attenuanti e ottenere che il giudice motivi espressamente sul punto, altrimenti si può ottenere soltanto un rimedio limitato con rinvio.
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