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Sentenza

Sentenza n. 1717/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione dal servizio, dalla prestazione lavorativa e dal trattamento economico, contributivo e previdenziale per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2, successivamente annullato e sostituito da un provvedimento di sospensione retroattiva per quattro giorni

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato un primo provvedimento con cui il Ministero della Difesa lo aveva sospeso dal servizio e dalla corresponsione della retribuzione, della contribuzione e degli altri emolumenti, ritenendolo inadempiente all'obbligo vaccinale contro il virus SARS-CoV-2. Ha dedotto che, al momento dell'adozione, era titolare di una certificazione verde rilasciata per avvenuta guarigione, valida fino a una determinata data, e che, alla scadenza della certificazione, era risultato nuovamente positivo al virus ed era stato posto in isolamento domiciliare. Ha denunciato la violazione della disciplina sull'obbligo vaccinale e della relativa disciplina attuativa, nonché l'irragionevolezza, la sproporzione e la lesione dei diritti fondamentali al lavoro, alla retribuzione, alla salute e all'autodeterminazione, prospettando anche la violazione del regolamento europeo sulla sperimentazione clinica e chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità delle norme sull'obbligo vaccinale. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha annullato in autotutela il primo provvedimento, ma ha adottato un secondo atto con cui ha disposto retroattivamente la sospensione per i quattro giorni compresi tra la scadenza della certificazione verde per guarigione e l'inizio del nuovo isolamento domiciliare. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto la nullità del secondo provvedimento per violazione o elusione del decreto cautelare monocratico, la violazione dell'obbligo di previo invito a produrre la documentazione prevista dalla legge, nonché l'illegittimità del provvedimento per illogicità, contraddittorietà, sproporzione e intento meramente sanzionatorio, evidenziando l'oggettiva impossibilità di vaccinarsi o di adempiere agli altri oneri previsti dalla legge nel limitato periodo considerato.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il primo provvedimento di sospensione era stato annullato in autotutela dall'Amministrazione. Il ricorso per motivi aggiunti è stato invece accolto. Il TAR ha ritenuto che l'obbligo vaccinale non fosse configurabile durante il periodo di validità della certificazione verde per avvenuta guarigione e che fosse nuovamente insorto soltanto alla scadenza di tale certificazione. Da quel momento, tuttavia, la disciplina applicabile riconosceva all'interessato, previo invito dell'Amministrazione, un termine entro il quale produrre la documentazione relativa alla vaccinazione, all'esenzione o differimento, alla prenotazione della vaccinazione o all'insussistenza dell'obbligo. Nel caso concreto, dopo soli quattro giorni dalla scadenza della certificazione il ricorrente era stato nuovamente posto in isolamento per una reinfezione e, successivamente, aveva ottenuto una nuova certificazione verde per guarigione. Secondo il giudice, gli adempimenti previsti dalla legge non erano oggettivamente esigibili nel breve arco temporale considerato e non poteva quindi essergli imputata alcuna violazione dell'obbligo vaccinale. Il secondo provvedimento è stato annullato nella parte relativa ai quattro giorni di sospensione, con obbligo per il Ministero di reintegrare integralmente il ricorrente nella posizione giuridica ed economica spettantegli, compresi compensi, progressioni economiche, licenza ordinaria, effetti pensionistici e retributivi e avanzamento. La domanda di ristoro economico è stata assorbita, sia perché era stata formulata irritualmente nella memoria conclusionale non notificata, sia per l'avvenuta reintegrazione in forma specifica e per l'assenza di prova di ulteriori danni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.l. n. 172/2021, convertito dalla l. n. 3/2022

    “la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1”

    La disposizione impone il previo invito dell'Amministrazione e riconosce all'interessato una finestra temporale per documentare l'adempimento, l'esenzione o il differimento, presentare la richiesta di vaccinazione oppure dimostrare l'insussistenza dell'obbligo; tale periodo deve essere considerato ai fini della concreta imputabilità della violazione.

  • art. 4-ter d.l. n. 44/2021, introdotto dall'art. 2 d.l. n. 172/2021

    La disciplina è stata applicata al personale interessato dall'obbligo vaccinale e alla sospensione dal diritto di prestare attività lavorativa e di percepire la retribuzione in caso di mancato assolvimento dell'obbligo.

  • art. 9, comma 3, d.l. n. 52/2021, convertito dalla l. n. 87/2021

    La certificazione verde rilasciata a seguito di guarigione è stata considerata rilevante per escludere, durante il periodo di sua validità, la configurabilità dell'obbligo vaccinale nei confronti dell'interessato.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    La dedotta nullità per violazione o elusione del giudicato cautelare è stata assorbita, poiché il provvedimento sostitutivo è stato annullato per l'illegittimità sostanziale della sospensione retroattiva.

  • artt. 30 e 34 c.p.a.

    La reintegrazione piena nella posizione giuridica ed economica è stata disposta in forma specifica; la domanda di ristoro economico per ulteriori danni è stata assorbita e comunque non risultava provata.

Massime di principio

  • Quando la legge subordina la sospensione dal servizio per mancato assolvimento di un obbligo vaccinale a un previo invito dell'Amministrazione, l'interessato deve disporre della finestra temporale prevista dalla legge per documentare la vaccinazione, l'esenzione o il differimento, la prenotazione della vaccinazione o l'insussistenza dell'obbligo; la sospensione non può essere disposta senza considerare tale garanzia procedimentale.
  • La titolarità di una certificazione verde per avvenuta guarigione, valida secondo la disciplina vigente, esclude per il relativo periodo la configurabilità dell'obbligo vaccinale nei confronti del destinatario.
  • La mera scadenza della certificazione di guarigione non consente di imputare automaticamente una violazione dell'obbligo vaccinale quando, nel periodo immediatamente successivo, l'interessato sia nuovamente contagiato e posto in isolamento, se gli adempimenti vaccinali o documentali risultano oggettivamente inesigibili nei tempi e con le modalità stabiliti dalla legge.
  • È illegittima la sospensione retroattiva dal servizio e dal trattamento economico per un periodo nel quale, valutate le circostanze concrete e la disciplina procedimentale applicabile, non sia configurabile una violazione imputabile dell'obbligo vaccinale.
  • L'annullamento in autotutela dell'atto originariamente impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla sua caducazione, ma non elimina l'interesse a impugnare un successivo provvedimento sostitutivo che abbia prodotto autonomi effetti lesivi.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaRapporto di impiego non privatizzatoAutotutelaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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