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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23043/2021 del 17/08/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il dipendente Magra era stato licenziato per essersi appropriato di €129,00 che una cliente (Nazzarena Sacco) avrebbe consegnato in contrassegno al momento del recapito di un plico; era inoltre contestato lo smarrimento del registro dei contrassegni del mese di novembre 2014 e la mancata segnalazione del fatto ai superiori. Il Tribunale di prima istanza aveva annullato il licenziamento e ordinato la reintegrazione con conseguenze risarcitorie; la Corte d'appello di Palermo ha invece accolto il reclamo di Poste Italiane ritenendo credibile la contestazione e giustificato il licenziamento. Magra ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, articolati su vizio di prova, valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese fuori processo, omissione di esame di fatti decisivi e omessa pronuncia su alcune questioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Magra. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di ricorso: i giudici di merito hanno correttamente valutato la prova attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, hanno legittimamente dichiarato inattendibile la versione resa dalla teste Sacco rispetto alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, e hanno valutato rilevanti lo smarrimento del registro e la mancata segnalazione. La Corte ha confermato che la condotta di appropriazione giustifica il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) alla luce della lesione del rapporto di fiducia, dell'intensità dell'elemento soggettivo e della delicatezza delle mansioni. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di cassazione (quantificate in euro 5.250,00 di compensi, spese forfettarie al 15%, esborsi €200,00, e altri accessori) e, se dovuto, al contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13 DPR 115/02.

Norme richiamate

  • legge n. 92/2012

    norma procedurale richiamata nella fase di opposizione: la Corte non ha riscontrato vizi procedurali nell'opposizione proposta da Poste e ha ritenuto legittima la valutazione di merito

  • legge n. 604/1966

    richiamata dal ricorrente in relazione ai licenziamenti individuali; la Corte ha ritenuto che la società avesse fornito elementi probatori idonei a giustificare il recesso disciplinare

  • Statuto dei lavoratori

    norma richiamata dal Tribunale di primo grado per il calcolo delle conseguenze risarcitorie in caso di annullamento del licenziamento; la Corte di Cassazione ha però confermato la legittimità del licenziamento e quindi l'inapplicabilità dell'ordinanza di reintegrazione originaria

  • Codice Civile

    sul tema dell'onere della prova: la Corte ricorda che l'erronea valutazione della prova da parte del giudice di merito, se adeguatamente motivata, non integra violazione della norma sull'onere probatorio impugnabile in cassazione

  • Codice Civile

    la condotta di appropriazione di somme aziendali è stata ritenuta giusta causa di licenziamento per la lesione dell'elemento fiduciario, anche indipendentemente dall'entità del danno

  • Codice di Procedura Civile

    artt. 115 e 116 c.p.c., art. 360 c.p.c. co. 1 nn. 3,4,5

    disposizioni invocate in relazione ai mezzi di prova, alla motivazione e ai motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto che le censure di Magra fossero infondate perché la valutazione della prova e l'eventuale mancata considerazione di alcuni fatti non erano tali da alterare l'esito del giudizio quando la motivazione di merito è congrua

  • Codice di Procedura Civile

    richiamato dal ricorrente in tema di mezzi di prova; la Corte ha affermato che le dichiarazioni extraprocessuali non sono state l'unica prova ma inserite in un quadro probatorio di presunzioni gravi, precise e concordanti

  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)

    art. 54 co. 6 lett. a) del CCNL 2011

    la Corte territoriale ha ritenuto che la fattispecie contestata rientrasse nella previsione contrattuale richiamata, ossia il comportamento che legittima il licenziamento disciplinare anche senza valutazione del danno economico

  • DPR n. 115/2002

    norma sulle modalità di contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'applicabilità dell'eventuale ulteriore versamento da parte del ricorrente se ricorrono i presupposti

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità di testimonianze e dichiarazioni è rimessa al giudice di merito: se adeguatamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità in cassazione.
  • Le prove atipiche o le dichiarazioni extraprocessuali non sono automaticamente escluse: possono concorrere, insieme ad altri elementi, a formare presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a fondare una decisione disciplinare.
  • La sottrazione di somme aziendali può integrare giusta causa di licenziamento per la lesione del rapporto di fiducia, specie se il ruolo del lavoratore è delicato e l'elemento soggettivo è intenso, indipendentemente dall'entità economica sottratta.
  • Lo smarrimento di registri aziendali e la mancata segnalazione ai superiori sono elementi fattuali rilevanti e, se non spontanei o tempestivi, possono essere valutati negativamente dal giudice.
  • L'onere della prova resta regolato dall'art. 2697 c.c., ma errori di valutazione del merito sulla prova non costituiscono violazione della norma se la motivazione è adeguata.
  • Lamentare in cassazione l'omesso esame di fatti richiede dimostrare che, se esaminati, avrebbero potuto determinare un esito diverso della controversia (nuova formulazione art. 360 n.5 c.p.c.); la spontaneità e tempestività degli atti dichiarativi sono valutate nella loro rilevanza probatoria.

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