Cassazione Penale, Sentenza n. 3508/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per invasione di suolo pubblico (art. 633 e 639-bis c.p.) per l'installazione e l'uso di un gazebo di 48 mq davanti al locale gestito dalla società Per Bacco s.r.l. Il ricorso articolava due motivi: (1) vizio di motivazione e manifesta illogicità con riferimento all'elemento soggettivo (buona fede della ricorrente, ereditata dalla gestione del padre, provvedimenti amministrativi e precedenti atti di archiviazione che avrebbero dovuto escludere il dolo); (2) erronea qualificazione giuridica della condotta, deducendo che non vi sarebbe stata una 'invasione' ex art. 633 c.p. perché la prosecuzione di una occupazione iniziata legittimamente non integra il reato. La difesa ha invocato la documentazione amministrativa (concessione originaria per 21 mq, provvedimento di mantenimento transitorio e archiviazione di precedente notizia di reato) e il fatto che la ricorrente aveva proceduto alla rimozione dopo la segnalazione comunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto materiale, ha ritenuto che la maggiore superficie effettivamente occupata (48 mq) non fosse mai stata coperta da una regolare concessione: la concessione originaria riguardava 21 mq, le istanze di ampliamento non erano state accolte e l'autorizzazione provvisoria del 2012 consentiva sempre solo 21 mq; pertanto l'occupazione eccedente era ab origine illegittima e integrava l'elemento materiale del reato. Quanto al profilo soggettivo, la Corte ha ritenuto logico e sufficiente il ragionamento dei giudici di merito secondo cui, divenuta amministratrice della società dopo la morte del padre, la Lo Re doveva verificare la legittimità dell'occupazione e la documentazione in suo possesso indicava che il mantenimento transitorio era venuto meno il 15 novembre 2013; la rimozione successiva all'invito del Comune non esclude che il reato fosse già consumato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Definisce il reato di invasione di terreni o edifici. La Corte distingue tra occupazione iniziata legittimamente e prosecuzione contro la volontà dell'avente diritto (che non integra il reato) e le ipotesi in cui l'occupazione eccede la concessione o è ab origine illegittima (che integrano il reato).
art. 639-bis cod. pen.
Richiamato nella fattispecie insieme all'art. 633; usato per inquadrare la fattispecie di invasione di area pubblica con finalità di profitto commerciale.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: lett. b) riguarda l'inosservanza o errata applicazione della legge penale; lett. e) la manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Autorità della Corte a condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Regolamento del Comune di Palermo per l'occupazione di spazi di ristoro all'aperto (delib. 28 marzo 2012, n. 336/12), art. 3 e art. 12-bis
art. 3 prevedeva concessioni di suolo pubblico di superfici non superiori a 15 metri quadrati per i gazebo; art. 12-bis disciplinava la fase transitoria di adeguamento e consentiva il "mantenimento e la salvaguardia del gazebo esistente" fino al 28.3.2013 (poi prorogato)
La deroga transitoria (mantenimento) non sanava un'originaria illegittimità della superficie effettivamente occupata, ma consentiva solo un periodo per adeguarsi; pertanto non estingueva l'illegittimità dell'occupazione superiore alla superficie concessa.
Decreto di archiviazione del 14 aprile 2011
"la precedente autorizzazione e la conseguente lecita disponibilità del bene escludono l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 633 c.p."
Un'archiviazione precedente riferita a diversa estensione o situazione non impedisce che, in presenza di una occupazione ulteriormente ampliata o non autorizzata, possa sussistere il reato. La Corte ha ritenuto che l'archiviazione del 2011 non fosse decisiva rispetto alla situazione di fatto successiva.
Massime di principio
- Se la superficie effettivamente occupata eccede la concessione o l'autorizzazione, l'occupazione è ab origine illegittima e può integrare il reato di invasione anche se si è entrati in possesso in precedenza in altra misura.
- Un provvedimento amministrativo temporaneo di 'mantenimento' non sanifica automaticamente un'occupazione maggiore rispetto alla concessione: serve distinzione tra temporanea fase di adeguamento e autorizzazione piena.
- Chi assume la gestione di un'attività ha l'obbligo di verificare la regolarità delle autorizzazioni e non può automaticamente invocare ignoranza se dalla documentazione a disposizione risultano limiti o scadenze dell'assenso amministrativo.
- La rimozione dell'opera dopo la segnalazione o dopo l'inizio delle indagini non esclude la responsabilità penale per i fatti già consumati in precedenza.
- L'archiviazione di una precedente notizia di reato non esclude la possibilità di procedere per fatti successivi o per diversa estensione dell'occupazione; la valutazione si basa sulla documentazione e sulle dimensioni effettive della occupazione.
- In difesa, è determinante produrre prove documentali chiare e puntuali che dimostrino una concessione valida per l'esatta superficie occupata, atti amministrativi che abbiano sanato l'occupazione o tempestivi adempimenti/responsività all'invito dell'amministrazione.
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