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Sentenza

Sentenza n. 4596/2026 - Napoli, Sezione 7

PER L’OTTEMPERANZA del giudicato formatosi sulla sentenza numero 927/2025, emessa in data 28/04/2025, dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202600089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 927/2025, recante condanna del Ministero al pagamento di euro 598,43 per retribuzione professionale docenti, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato del giudice del lavoro, notificata all'Amministrazione il 28 aprile 2025. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del titolo giudiziale, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, anche con facoltà di adottare gli atti contabili necessari e di emettere uno Speciale Ordine di Pagamento in conto sospeso qualora risultassero incapienti i pertinenti capitoli di bilancio, nonché la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un mero atto di stile e non ha dimostrato l'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, documentato dalla certificazione di cancelleria del 5 settembre 2025, l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e la mancata esecuzione del titolo. Ha ordinato al Ministero di provvedere alla puntuale e integrale esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il dirigente della DGOSV del MIM quale commissario ad acta, con facoltà di delega e potere di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, individuando come parametro l'interesse legale sulla somma dovuta: la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, in ragione della funzione sollecitatoria e non risarcitoria dell'astreinte, e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con il pagamento, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato se versato e al compenso del commissario, determinato in euro 500,00 per l'eventuale espletamento dell'incarico.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e imporre una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione, a fronte della notificazione della sentenza e della mancata esecuzione, integra uno dei presupposti per l'azione di ottemperanza.

  • art. 7, comma 1, c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001

    Costituisce il titolo sostanziale della condanna al pagamento della retribuzione professionale docenti.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile e fondato quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione, sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento e non risulti l'integrale esecuzione dell'obbligo pecuniario.
  • In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a una nuova richiesta dell'interessato e conferendogli il potere di adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione, comprese le modifiche di bilancio occorrenti.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; pertanto decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.
  • La penalità di mora può essere determinata dal giudice dell'ottemperanza assumendo come parametro l'interesse legale applicato alla somma oggetto della condanna pecuniaria, in assenza di valide ragioni ostative.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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