Cassazione Penale, Sentenza n. 7604/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la conferma in Appello delle condanne per furto aggravato di energia elettrica (entrambe) e per furto aggravato di gas (solo Passalacqua Fiorina). I motivi di cassazione denunciavano: 1) presunto accertamento tecnico irripetibile/annullamento del contatore eseguito dai tecnici Enel senza preavviso al difensore, con conseguente nullità per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da difensore; 2) vizio di motivazione per aver fondato il giudizio principalmente sulle dichiarazioni ammissive/confessioni e su elementi insufficienti a provare la responsabilità, non essendo stati individuati gli apparecchi utilizzatori né il titolo di presenza nell'immobile; 3) mancata applicazione dell'art. 131-bis (non punibilità per lieve entità); 4) mancato riconoscimento o errata quantificazione delle attenuanti generiche eccessiva della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo punto ha ritenuto che l'operato dei tecnici fosse riconducibile ad atti urgenti della polizia giudiziaria (art. 354 c.p.p.) e ha ricordato che l'omessa eccezione tempestiva della nullità per mancato avviso grava sul ricorrente; la ricorrente non ha dimostrato la tempestività dell'eccezione. Sul secondo punto la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione delle confessioni, valorizzate anche dai riscontri tecnici degli operatori Enel; la confessione può essere prova sufficiente se il giudice valuta le circostanze e esclude autocalunnia o costrizione. Sul terzo motivo il motivo è stato ritenuto aspecifico e non confrontato con la motivazione impugnata: la Corte d'appello aveva motivato l'incompatibilità dell'istituto con i termini edittali dei reati. Sul quarto motivo la valutazione delle attenuanti e del rapporto con le aggravanti è rimessa al giudice di merito e, nel caso, adeguatamente motivata dalla Corte territoriale (esistenza di precedenti, comportamento processuale non collaborativo, assenza di elementi positivi). Le ricorrenti sono condannate alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuna in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. pen.
Disciplina l'accertamento tecnico irripetibile disposto dal P.M.; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile perché l'attività descritta era opera della polizia giudiziaria e non un accertamento tecnico irripetibile ex art. 360.
art. 354 cod. proc. pen.
Regola gli atti urgenti della polizia giudiziaria per rilevare lo stato dei luoghi e delle cose; la Corte ha qualificato l'intervento dei tecnici come atto urgente della p.g.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo della polizia giudiziaria di dare avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia; l'eventuale omissione è rilevante ma deve essere eccepita tempestivamente.
artt. 180 e 182 cod. proc. pen.
Regolano la deduzione delle nullità: l'omissione dell'avviso integra una nullità di regime intermedio deducibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado; grava sul ricorrente dimostrarne la tempestività.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sui limiti probatori della chiamata in correità; la Corte osserva che tali limiti non sono applicabili per analogia alla confessione dello stesso imputato.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che i termini edittali dei reati accertati non rendessero applicabile tale causa nel caso concreto.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che la valutazione è di merito e sindacabile in Cassazione solo se viziata da arbitrio o illogicità.
Massime di principio
- Se la polizia giudiziaria compie atti urgenti (es. verifica e smantellamento di contatori), l'omissione dell'avviso sulla facoltà di farsi assistere da difensore costituisce una nullità che deve essere eccepita tempestivamente; la mancata tempestiva deduzione può determinare la perdita del rimedio.
- La confessione dell'imputato può costituire prova sufficiente della responsabilità anche in assenza di riscontri esterni, purché il giudice valuti le circostanze oggettive e soggettive che l'hanno determinata e dia motivazione logica e non contraddittoria escludendo autocalunnia o costrizione.
- La valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) richiede un confronto motivato con i parametri edittali e le circostanze del caso; non può essere sostenuta con argomentazioni generiche o aspecifiche.
- La concessione o il diniego delle attenuanti generiche e il confronto con circostanze aggravanti sono valutazioni di merito; la Cassazione interviene solo se emerge arbitrio, illogicità o motivazione insufficiente.
- In sede di impugnazione, i rilievi di fatto non evidenziati nella motivazione impugnata non possono essere assunti ex novo in Cassazione; il ricorrente deve denunciare specificamente le omissioni o i vizi nella motivazione della sentenza impugnata.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e ad ammende previste; pertanto è importante valutare la tempestività e la specificità delle eccezioni procedurali.
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