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Sentenza

Sentenza n. 3247/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 2967/2024 emessa in data 11 giugno 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202505180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Con sentenza n. 2967/2024 dell'11 giugno 2024, il Tribunale di Milano ha accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero a provvedere. Poiché l'Amministrazione non ha dato spontanea esecuzione alla pronuncia, la docente ha promosso giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento, il passaggio in giudicato della sentenza o la sua notificazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Milano, ormai passata in giudicato e notificata al Ministero il 12 giugno 2024. Ha ritenuto così integrate le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale interverrà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, disponendo di ulteriori sessanta giorni per determinare l'importo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Milano, consistente nella carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati.

  • art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997

    La disposizione è richiamata quale ulteriore condizione applicabile all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione, ritenuta soddisfatta insieme al passaggio in giudicato e alla notificazione della pronuncia.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che contiene un obbligo puntuale di facere o di attribuzione di una prestazione al privato.
  • La notificazione della sentenza all'amministrazione e il suo passaggio in giudicato integrano, nel caso esaminato, le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 per procedere all'esecuzione in forma coattiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, prevedendone l'intervento su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto uno specifico compenso al commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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