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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17952/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione (capo 1). Il ricorrente sosteneva che la recidiva non poteva essere conteggiata "due volte" nel calcolo della prescrizione e che, quindi, il reato era prescritto alla data del 26/11/2020; (2) violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunto ne bis in idem: si contestava che la ricettazione soggetta al giudizio fosse la stessa già giudicata con la sentenza del Tribunale di Forlì del 13/06/2011, poiché gli assegni provenivano dallo stesso blocchetto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello: la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale base ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p., sia, in presenza di atti interruttivi, sull'entità della proroga ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.; pertanto la prescrizione non era maturata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di ne bis in idem perché dai fatti di merito risultava che i due assegni erano distinti e non v'era prova che il ricorrente avesse avuto la disponibilità del medesimo blocchetto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8

    Richiamata solo in relazione alla formulazione delle conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale; non incide sul merito della decisione.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)

    Norma richiamata quale criterio di inquadramento dei motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione).

  • art. 649 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione al principio del ne bis in idem; la Corte ha ritenuto l'eccezione infondata per mancanza di identità del fatto.

  • art. 157 c.p.

    "per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato (consumato o tentato), tenendo conto del solo aumento per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale."

    Stabilisce il criterio per determinare il termine prescrizionale tenendo conto, fra l'altro, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (come la recidiva reiterata) ai fini del termine base.

  • art. 161 c.p.

    "con riguardo ai reati per i quali attualmente si procede, in nessun caso l'interruzione della prescrizione ... può comportare l'aumento di più di due terzi del tempo necessario a prescrivere nel caso di cui all'art. 99, comma quarto"

    Regola l'effetto degli atti interruttivi sulla prescrizione e la misura massima di aumento applicabile in presenza di recidiva reiterata.

  • art. 99 c.p.

    Disposizione sul aumento di pena per la recidiva; la recidiva reiterata può comportare un aumento fino a due terzi, motivo per cui è qualificata come circostanza ad effetto speciale.

  • art. 63 c.p., comma terzo

    "quelle che importano un aumento (...) della pena superiore ad un terzo"

    Definisce le circostanze aggravanti "ad effetto speciale", cioè quelle che comportano un aumento della pena superiore a un terzo, categoria in cui rientra la recidiva reiterata quando l'aumento supera tale soglia.

  • art. 160 c.p.

    Richiamato in relazione agli eventi processuali interruttivi della prescrizione; la Corte ne tiene conto nel calcolo della proroga del termine prescrizionale.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente.

Massime di principio

  • La recidiva reiterata specifica e infraquinquennale è circostanza aggravante "ad effetto speciale" e può incidere sia sul termine prescrizionale base (art. 157 c.p.) sia, se ricorrono atti interruttivi, sull'entità della proroga (art. 161 c.p.).
  • In tema di prescrizione, la giurisprudenza di legittimità ammette il raddoppio di effetto della recidiva (calcolo del termine-base e successiva proroga per atti interruttivi) salvo chiara disposizione contraria.
  • L'eccezione di ne bis in idem richiede l'accertamento dell'identità del fatto materiale e della sua disponibilità iniziale: il mero fatto che assegni provengano dallo stesso blocchetto non basta se non provata la disponibilità del medesimo blocchetto al momento del fatto.
  • Gli argomenti di diritto suonati in cassazione devono essere fondati e dimostrabili nei fatti di merito; motivazioni assorbenti dei giudici di merito (es. distinzione fra due assegni) rendono manifestamente infondate le censure contrarie.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e, secondo art. 616 c.p.p., possibile corresponsione di una somma alla Cassa delle Ammende.

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