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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20999/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia originava da una condanna pronunciata in appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, a carico del ricorrente e di altri soggetti indicati come eredi di una terza persona, al pagamento di una somma in favore di un istituto di credito, poi cedente del credito a una società di recupero/gestione crediti. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi contro la sentenza della Corte d'appello di Milano. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente e dal difensore e notificato alle parti costituite, chiedendo anche la compensazione delle spese. L'istituto di credito ha accettato la rinuncia; la società cessionaria non ha svolto difese in cassazione o è stata considerata litisconsorte di mero passaggio nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia ritualmente proposta e accettata dalla parte costituita, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e ha regolato le spese: nessuna statuizione nei rapporti tra ricorrente e istituto di credito, mentre ha disposto l'integrale compensazione delle spese del grado nei confronti della società cessionaria, ritenuta mero litisconsorte. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato, perché l'esito è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato quale base procedurale dell'adunanza camerale e del termine per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    in caso di estinzione per rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese nei rapporti tra le parti indicate dalla norma, secondo la regolazione adottata dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso si estingue, non essendovi rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se sottoscritta dalla parte e dal difensore e ritualmente notificata alle parti costituite, produce estinzione del giudizio quando sia accettata dalla parte costituita interessata.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia è un esito autonomo e distinto dal rigetto o dall'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguenze diverse anche sul contributo unificato.
  • In caso di rinuncia, la regolazione delle spese va effettuata tenendo conto della posizione processuale concreta delle parti; la società che abbia assunto nel giudizio di legittimità un ruolo di mero litisconsorte può ottenere la compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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