Cassazione Penale, Sentenza n. 27182/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di archiviazione nei confronti di Oliviero Pacassoni (reato ex art. 392 c.p.) e, in accoglimento dell'opposizione della persona offesa, aveva disposto la prosecuzione delle indagini per sei mesi. Il Procuratore deduceva che l'ordinanza fosse "abnorme" perché avrebbe autorizzato uno svolgimento delle ulteriori indagini che poteva dipendere dalla difesa della persona offesa (facoltà di indagine difensiva) o da iniziative sollecitate da quella parte privata, configurando una decisione non inquadrabile nel sistema processuale e determinando un'indebita stasi del procedimento, con la conseguenza che il Pubblico Ministero non poteva essere tenuto ad attendere le iniziative istruttorie o le sollecitazioni della parte privata
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 586 c.p.p., in generale non è impugnabile l'ordinanza che dispone lo svolgimento di ulteriori indagini ex art. 409 c.p.p.; l'abnormità è una deroga eccezionale al divieto di impugnazione e riguarda provvedimenti del tutto estranei o manifestamente al di fuori dell'ordinamento processuale o che producono una stasi insuperabile del processo. Nel caso di specie l'ordinanza, al più, poteva essere illegittima sotto qualche profilo ma non era abnorme né era idonea a determinare una stasi incolmabile: il Pubblico Ministero non era stato espressamente precluso dallo svolgere di proprie iniziative istruttorie e poteva, alla scadenza del termine, riproporre la richiesta di archiviazione
Norme richiamate
art. 392 cod. pen. (reato contestato)
Identifica il reato oggetto del procedimento; dalla sentenza emerge solo come riferimento al capo di imputazione nei confronti di Pacassoni
art. 586 cod. proc. pen.
Stabilisce il divieto, in generale, di impugnare l'ordinanza che dispone lo svolgimento di ulteriori indagini ex art. 409 c.p.p.; la Corte lo applica per dichiarare l'inammissibilità del ricorso
art. 409 cod. proc. pen.
Consente al giudice di disporre l'esecuzione di indagini supplementari; la sentenza riconosce che gli ordini emessi ai sensi di tale norma sono, di regola, non impugnabili salvo l'eccezione dell'abnormità
Massime di principio
- L'ordinanza del giudice che dispone ulteriori indagini ex art. 409 c.p.p. è, di norma, inimpugnabile ai sensi dell'art. 586 c.p.p.; le impugnazioni ammesse in deroga sono eccezionali e limitate al vizio di "abnormità"
- Il vizio di abnormità è molto restrittivo: si configura solo se il provvedimento è del tutto estraneo all'ordinamento processuale o determina una stasi processuale insuperabile tale da impedire la prosecuzione del procedimento
- La mera discrepanza o la possibile illegittimità formale/di merito di un'ordinanza che dispone ulteriori indagini non basta per configurare abnormità; bisogna dimostrare che il provvedimento impedisca effettivamente ogni attività istruttoria del pubblico ministero
- Il Pubblico Ministero conserva la facoltà di svolgere indagini di propria iniziativa anche dopo che il giudice dispone ulteriori indagini, salvo che ciò sia espressamente vietato; inoltre può riproporre domande di archiviazione successivamente
- In pratica, per contrastare con successo un'ordinanza che dispone ulteriori indagini è necessario documentare comportamenti o disposizioni tali da porre il procedimento fuori dall'ordinamento o da creare una paralisi irreversibile; altrimenti la via dell'impugnazione per abnormità è inammissibile
- Strategia pratica: se si è Procuratore e si ritiene l'ordinanza illegittima, procedere comunque con proprie indagini e/o predisporre nuova richiesta di archiviazione, raccogliendo elementi che dimostrino l'effettiva stasi o l'estraneità dell'atto all'ordinamento per poter eventualmente sostenere l'abnormità
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