Cassazione Penale, Sentenza n. 1726/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Piconese era stato condannato dal Tribunale di Lecce per la contravvenzione prevista dagli artt. 54 e 1161 del R.D. 30/03/1942 n.327 (occupazione abusiva di demanio marittimo oltre il termine della concessione) in qualità di legale rappresentante della società titolare della concessione n.13/2009. Ha impugnato la sentenza con due motivi: (1) vizio di motivazione e mancato esame di atti/documenti e della sopravvenuta norma (art.1, comma 246, L.145/2018) che, a suo dire, avrebbe inciso sulla responsabilità; (2) errore sul calcolo della prescrizione, sostenendo che la fattispecie è permanente e che la prescrizione sarebbe iniziata con un primo sequestro del 9/05/2016 (anziché con il sequestro indicato dal giudice del processo, del 9/12/2017), per cui il termine quinquennale sarebbe decorso prima del giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non si fosse confrontato con la motivazione della sentenza impugnata (pronunciata dopo giudizio rescissorio) e avesse invece riproposto argomentazioni già esaminate e rimosse dalla sentenza rescindente. La Corte ha confermato che il Tribunale di Lecce ha motivato in modo non contraddittorio la responsabilità dell'imputato (anche a titolo di colpa), ha escluso la retroattività dell'art.1, comma 246, L.145/2018 e ha accolto la statuizione della Suprema Corte (Sez.3 n.30423/2022) secondo cui il reato si è perfezionato con il sequestro preventivo del 9/12/2017 (da tale data decorre la prescrizione, che, tenuto conto delle sospensioni, sarebbe maturata il 31/01/2024). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), art. 54
Richiamato come norma di riferimento per le fattispecie concernenti il demanio marittimo; utilizzato insieme all'art.1161 per qualificare l'illecito di occupazione abusiva del demanio.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), art. 1161
Norma che punisce le occupazioni abusive del demanio marittimo; la Corte ha richiamato la natura permanente della contravvenzione prevista e ha ritenuto possibile la responsabilità anche a titolo di colpa.
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 246
La corte ha ritenuto che la norma sopravvenuta non abbia efficacia retroattiva rispetto al caso esaminato; pertanto non incide sul giudizio di responsabilità già formato in base alla sentenza rescindente.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173, comma 1
Richiamato come limite alla esposizione delle censure in cassazione: il ricorso deve enunciare i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Fondamento giuridico per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza citata: Cass. Sez. 3, n. 30423 del 20/04/2022
Decisione rescindente richiamata dalla Corte: ha stabilito che, nel caso di specie, il reato permanente si è perfezionato con il sequestro preventivo del 9/12/2017 e che da tale data decorre il termine di prescrizione; inoltre ha escluso la retroattività della norma sopravvenuta (art.1, comma 246 L.145/2018).
Massime di principio
- Per le contravvenzioni di occupazione abusiva di demanio marittimo (art.1161 c.nav.) la fattispecie è da considerare di natura permanente: la prescrizione decorre da quando cessa l'uso/il godimento illegittimi (ad es. dal sequestro che impedisca la fruizione).
- La data del sequestro preventivo che effettivamente priva l'agente dell'uso dell'opera è determinante per il decorso della prescrizione; se più sequestri sono intervenuti, occorre individuare quale abbia effettivamente impedito l'uso.
- Una norma sopravvenuta (es. art.1, comma 246 L.145/2018) non opera retroattivamente se la giurisprudenza o il giudice rescindente non ne riconosce la retroattività rispetto ai fatti già giudicati.
- In cassazione il ricorso deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; riproporre argomentazioni già escluse da una decisione rescindente o non collegate alla ratio decidendi della pronuncia impugnata può rendere il ricorso inammissibile.
- La presentazione di istanze amministrative successive alla scadenza della concessione può essere valutata dal giudice come elemento preso in considerazione ai fini dell'elemento soggettivo (dolo/colpa) dell'occupante.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e somme a titolo di ammenda ex art.616 c.p.p., soprattutto se emergono profili di colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
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