Cassazione Civile, Ordinanza n. 12239/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Il ricorrente aveva promosso un giudizio previdenziale contro l'INPS per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2006 con assegni per il nucleo familiare; quel giudizio era durato a lungo e si era concluso in primo grado con rigetto, poi riformato in appello in senso favorevole quanto al diritto alla prestazione, con solo una diversa quantificazione della somma dovuta. Successivamente il soggetto proponeva domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 davanti alla Corte d'appello di Bari, limitatamente alla durata del primo grado, ma la domanda veniva rigettata sul presupposto della consapevole infondatezza/temerarietà della pretesa. Con il ricorso per cassazione deduceva, da un lato, violazione dell'art. 2, comma 2-quinquies, L. n. 89 del 2001, sostenendo che la parziale soccombenza sul quantum non equivale a infondatezza originaria della domanda e che, comunque, il patema d'animo per la durata irragionevole del primo grado era già maturato; dall'altro, violazione dell'art. 324 c.p.c., assumendo che sulla fondatezza della domanda previdenziale si fosse formato giudicato e che la Corte territoriale non potesse qualificare come temeraria la lite presupposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, poiché la Corte d'appello aveva riconosciuto parzialmente fondata la pretesa del giudizio presupposto, non poteva qualificarsi il ricorrente come parte che aveva agito consapevolmente nell'infondatezza originaria delle proprie domande. Il fatto che la prestazione sia stata liquidata in misura inferiore a quella richiesta non equivale a infondatezza della domanda; la successiva liquidazione amministrativa intervenuta in corso di appello rileva solo per il grado successivo e non per la pretesa di equa riparazione riferita al solo primo grado. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3 L. n. 89/2001
richiamato quale base della domanda di equa riparazione per eccessiva durata del processo
art. 2, comma 2-quinquies, L. n. 89/2001
esclude l'indennizzo solo se la parte ha agito o resistito consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese; la sola parziale fondatezza o la minore entità della somma riconosciuta non bastano a integrare tale causa ostativa
art. 2, comma 2-ter, L. n. 89/2001
la valutazione della durata ragionevole va compiuta in modo sintetico e complessivo, ma ciò non comporta automaticamente consapevolezza di infondatezza della pretesa
art. 96 c.p.c.
richiamato solo come parametro esterno rispetto alla lite temeraria, essendo l'art. 2, comma 2-quinquies, applicabile anche fuori dai casi di cui a tale norma
art. 324 c.p.c.
invocato dal ricorrente come norma sul giudicato, assumendo che la qualificazione di temerarietà non potesse porsi in contrasto con il decisum del giudizio presupposto
art. 442 c.p.c.
indicato per il rito del giudizio previdenziale presupposto
art. 360 c.p.c.
richiamato quale norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- In tema di equa riparazione, l'esclusione dell'indennizzo per lite temeraria presuppone che la parte abbia agito o resistito con consapevolezza dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese; non è sufficiente che la domanda sia stata accolta solo parzialmente o per un importo inferiore a quello richiesto.
- La parziale soccombenza sul quantum non equivale, di per sé, a infondatezza della pretesa sull'an debeatur e non legittima automaticamente la negazione dell'indennizzo ex L. n. 89/2001.
- Quando il ricorso per equa riparazione è riferito a un solo segmento del processo presupposto, la valutazione di eventuali eventi successivi nel giudizio di merito non può essere utilizzata per negare in radice il pregiudizio maturato nel periodo oggetto della domanda.
- La qualificazione della lite presupposta come temeraria richiede un accertamento effettivo e non meramente assertivo della consapevolezza di infondatezza, dovendosi distinguere tra soccombenza, riduzione della pretesa e vera e propria consapevole infondatezza della domanda.
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