Cassazione Civile, Ordinanza n. 30786/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
Una società appaltatrice aveva agito contro la committente per ottenere il pagamento del saldo prezzo di lavori di ampliamento di un immobile. La committente si era costituita resistendo e proponendo domanda riconvenzionale per vizi e difetti dell'opera, con richiesta di eliminazione dei difetti, riduzione del prezzo e risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto la domanda dell'appaltatrice e rigettato la riconvenzionale; la Corte d'appello aveva poi ritenuto tardiva la denuncia dei vizi, confermando solo in parte la decisione di primo grado e riconoscendo un limitato risarcimento. In Cassazione la committente deduceva: 1) violazione degli artt. 1667, 2697, 2730 e 2733 c.c. per avere la Corte d'appello considerato preclusa la garanzia per vizi nonostante la tempestiva conoscenza e il tacito riconoscimento dei difetti da parte dell'appaltatore, desumibili da facta concludentia e dagli interventi eseguiti per rimuovere le infiltrazioni; 2) violazione degli artt. 1223, 1224, 1225 e 1227 c.c. per avere limitato il danno risarcibile senza considerare che ulteriori pregiudizi derivavano dal medesimo vizio costruttivo; 3) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte recepito le conclusioni del CTU senza confrontarsi con le osservazioni del consulente di parte; 4) omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento di ulteriori danni, ritenuta assorbita dall'esito del primo motivo. La Suprema Corte ha accolto il primo motivo, cassando la sentenza impugnata sul punto e rinviando alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione per nuovo esame della tempestività/necessità della denuncia dei vizi, nonché dell'esistenza e quantificazione dei danni. Ha rigettato il secondo e il terzo motivo, ritenendoli in sostanza sollecitazioni a una rivalutazione del merito e delle prove, e ha dichiarato assorbito il quarto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla tardività della denuncia dei vizi dell'opera: ha affermato che il riconoscimento dei difetti da parte dell'appaltatore e la sua attivazione per eliminarli, se univoci, possono valere come tacito riconoscimento idoneo a far venir meno la necessità della formale denuncia nei termini di legge. Ha quindi cassato la sentenza d'appello nella parte in cui aveva escluso la garanzia per vizi per tardività della denuncia e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, affinché riesamini la fattispecie e valuti l'esistenza e l'entità sia dei vizi sia dei correlati danni. Sono stati rigettati il secondo e il terzo motivo, perché miravano a ottenere una diversa valutazione di fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Il quarto motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo.
Norme richiamate
art. 1667 c.c.
in tema di appalto, la denuncia dei vizi non è necessaria quando il vizio sia stato riconosciuto dall'appaltatore in modo univoco, anche tacitamente tramite condotte concludenti di riparazione o eliminazione del difetto
art. 2697 c.c.
richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio, ma la doglianza sul punto è stata ritenuta infondata perché tendeva a una rivalutazione del merito
art. 2730 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di confessione, ma la Corte ha valorizzato il principio per cui il riconoscimento del vizio non richiede l'ammissione di responsabilità
art. 2733 c.c.
richiamato dal ricorrente; il riconoscimento del vizio è valido anche senza una confessione stragiudiziale di responsabilità
art. 1223 c.c.
richiamato ai fini della liquidazione del danno risarcibile, ma il motivo è stato respinto perché implicava un riesame di fatto
art. 1224 c.c.
richiamato dal ricorrente nel motivo sul danno, senza accoglimento
art. 1225 c.c.
richiamato dal ricorrente nel motivo sul danno, senza accoglimento
art. 1227 c.c.
richiamato dal ricorrente nel motivo sul danno, senza accoglimento
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata reputata infondata
art. 116 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata reputata infondata
art. 112 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo per omessa pronuncia; il motivo è stato dichiarato assorbito
Massime di principio
- In materia di appalto, il riconoscimento dei vizi dell'opera da parte dell'appaltatore può desumersi da qualsiasi comportamento univoco e convincente, anche privo di formule solenni o dell'espresso riconoscimento di responsabilità.
- La condotta dell'appaltatore che si attivi per eliminare i difetti denunciati dal committente può integrare tacito riconoscimento dei vizi e rendere superflua la formale denuncia nei termini di cui all'art. 1667 c.c., senza necessità di una confessione stragiudiziale della responsabilità.
- Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito, della prova documentale o testimoniale, né per contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie a quella compiuta dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito motiva in modo non apparente e logicamente coerente sulla distinzione tra diversi vizi dell'opera e sulla loro imputazione, la censura che contesti tale valutazione è inammissibilmente diretta a sollecitare una nuova decisione sul fatto.
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